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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37659/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Messina, della condanna per due reati unificati dalla continuazione: appropriazione indebita pluriaggravata (per la sottrazione complessiva di Euro 167.195, somme ricevute per versamenti di tasse e contributi non effettuati) e falsità materiale in certificati amministrativi (per la consegna di un DURC contraffatto). I motivi di ricorso denunciavano: (1) la non riconducibilità della falsificazione del DURC al reato di falsità materiale in certificati amministrativi, invocando piuttosto il riferimento all'eventuale falsità ideologica con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di cui al DL 13/5/2011 n.70 art.4 c.4-bis; (2) la mancanza di adeguata motivazione circa il concorso di Arceri, sostenendo che fosse mero esecutore e privo di competenze per la falsificazione; (3) l'erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'offerta di restituzione di Euro 10.000 e l'esistenza di somme in contanti non documentate; (4) la sproporzione della pena e la mancata considerazione dei rapporti di amicizia con la persona offesa e del tentativo di risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la falsificazione del DURC rientra nel delitto di falsità materiale in certificati amministrativi (artt. 477 e 482 c.p.), richiamando precedenti giurisprudenziali. Ha escluso sindacabilità in sede di legittimità della valutazione di fatto svolta dai giudici di merito circa il concorso di Arceri, confermando la sussistenza della collaborazione nella gestione dei rapporti con l'impresa e la partecipazione sia all'appropriazione indebita che alla falsificazione del DURC. Ha ritenuto non censurabile il diniego delle attenuanti generiche visto il quadro fattuale (reiterazione, gravità del danno, abuso del rapporto professionale/di fiducia) e ha ritenuto congrua la determinazione della pena (complessivi 2 anni di reclusione e Euro 1.000 di multa per ciascun imputato, come aumentata per la continuazione). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in Euro 4.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione; applicate per inquadrare le doglianze dei ricorrenti e valutarne l'ammissibilità e il merito formale.

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    Articoli che prevedono il reato di falsità materiale in certificati amministrativi. La Corte ha interpretato che la falsificazione del DURC rientra in questa fattispecie, essendo il DURC atto attestante la regolarità contributiva e avente rilevanza amministrativa.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sulla falsità ideologica in certificati o in documenti amministrativi; evocata dai ricorrenti per sostenere che solo una dichiarazione sostitutiva ideologicamente falsa integrerebbe la fattispecie di cui all'art. 483, ma la Corte ha ritenuto che la falsificazione materiale del DURC sia comunque perseguibile sotto gli artt. 477 e 482.

  • decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, art. 4, comma 4-bis

    decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

    Norma citata dai ricorrenti in relazione alla dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva; il ricorso sosteneva che solo una dichiarazione sostitutiva ideologicamente falsa integrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 483, ma la Corte ha ritenuto che il DURC falsificato costituisca comunque certificato amministrativo falsificabile ai sensi degli artt. 477 e 482.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; invocata nel motivo relativo alla partecipazione di Arceri. La Corte ha ritenuto il concorso provato in base agli elementi di fatto raccolti dai giudici di merito.

  • art. 61, comma primo, nn. 7 e 11 cod. pen.

    Aggravanti indicate nell'imputazione (abuso di prestazione d'opera e danno di rilevante gravità). La Corte ha tenuto conto della gravità e dell'abuso del rapporto di fiducia come elementi rilevanti nella valutazione complessiva e nella determinazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in tema di attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulle attenuanti sia di fatto e insindacabile in cassazione se non contraddittoria, e ha confermato il diniego basandosi su reiterazione, gravità del danno e abuso di fiducia.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ricordato che la graduazione della pena è discrezionale per il giudice di merito e che adeguata motivazione è stata resa con riferimento agli elementi richiesti dall'art. 133.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per le spese del procedimento e, se sussistono profili di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti.

Massime di principio

  • La falsificazione del DURC può integrare il reato di falsità materiale in certificati amministrativi (artt. 477 e 482 c.p.), perché il DURC ha natura di attestazione amministrativa della regolarità contributiva.
  • I giudizi di fatto dei giudici di merito (valutazione delle prove, concorso di più soggetti, rilevanza delle dichiarazioni testimoniali) sono in linea di massima insindacabili in Cassazione salvo profili di illogicità o contraddittorietà manifesto.
  • La decisione di negare le circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto: è sufficiente che il giudice del merito indichi gli elementi ritenuti decisivi (es. gravità del reato, reiterazione, abuso di rapporto di fiducia) perché la decisione sia inattaccabile in Cassazione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Una pena compresa tra i limiti edittali, motivata richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., difficilmente è annullabile in sede di legittimità.
  • Per contestare efficacemente il concorso di un coimputato è necessario fornire elementi di fatto specifici che smentiscano la partecipazione o la collaborazione, non basta lagnanza generica o la mera prospettazione di un ruolo esecutivo.
  • Offerte parziali di restituzione o pagamenti simbolici possono essere ritenuti insufficienti a giustificare l'applicazione delle attenuanti se il danno è considerevole e persistente; la rilevanza dell'estinzione del danno dipende dal valore e dall'efficacia dell'atto riparatorio.

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