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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18930/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione tardiva allo stato passivo proposta da un creditore di una società assoggettata a liquidazione coatta amministrativa per ottenere euro 226.258,86 a titolo di rivalutazione monetaria e interessi maturati dopo l'apertura della procedura. Il ricorrente sosteneva che, nella precedente istanza di riconoscimento del credito e nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo, egli non avesse limitato la pretesa agli accessori maturati fino alla data di apertura della procedura, sicché la domanda tardiva riguarderebbe un periodo non coperto dal precedente giudicato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 c.c. e 112 c.p.c., per erronea interpretazione della domanda originaria, che non sarebbe stata generica ma, secondo lui, non limitata temporalmente; 2) violazione dell'art. 1367 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per mancata applicazione del criterio interpretativo utile a dare effetto alla domanda; 3) violazione dell'art. 99 l. fall. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza del 1990 sull'opposizione allo stato passivo avrebbe circoscritto la domanda agli accessori maturati sino alla messa in liquidazione, legittimando tale specificazione; 4) falsa interpretazione della sentenza della Corte costituzionale del 1989 sull'illegittimità di alcune disposizioni fallimentari, assumendo che la pronuncia additiva consentisse di far valere in un nuovo giudizio la tutela più ampia introdotta successivamente, anche rispetto a rapporti già definiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché fondati su una lettura erronea della decisione impugnata e perché l'interpretazione della domanda di ammissione al passivo costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione plausibile. Ha respinto il terzo motivo affermando che, nel procedimento concorsuale, la domanda tardiva è ammessa solo per crediti non già tempestivamente fatti valere; se una pretesa è stata già proposta e definita con giudicato, ogni ulteriore richiesta sul medesimo credito resta preclusa e avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione allo stato passivo. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che gli effetti della declaratoria di incostituzionalità non travolgono i rapporti ormai esauriti per giudicato o per preclusioni processuali. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione della domanda, ma la sua violazione è esclusa perché la lettura dell'atto è stata correttamente riservata al giudice di merito sulla base del testo letterale.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato dal ricorrente come criterio di interpretazione utile, ma la censura è stata respinta poiché la domanda era già chiaramente formulata e non ambigua nel senso prospettato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione decisoria.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato per la disciplina dell'opposizione e dell'insinuazione al passivo; la Corte afferma che la pretesa già fatta valere doveva essere coltivata con l'opposizione e non con domanda tardiva successiva.

  • art. 2909 c.c.

    La sentenza passata in giudicato copre il dedotto e il deducibile sul medesimo credito, precludendo nuove domande sullo stesso rapporto.

  • art. 208 l. fall.

    La richiesta al commissario liquidatore non è qualificata come vera domanda giudiziale, ma il suo esito o il silenzio dell'organo concorsuale deve essere contestato con opposizione allo stato passivo per evitare preclusioni.

  • art. 209 l. fall.

    Richiamato per il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa e per la necessità di opporsi al mancato inserimento del credito.

  • art. 101, co. 1 l. fall.

    Usato come parametro temporale per qualificare come tardiva l'insinuazione relativa agli accessori maturati dopo i termini previsti.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della rivalutazione e degli interessi sui crediti di lavoro, ma la Corte esclude che ciò consenta di superare il giudicato ormai formatosi.

  • art. 150 disp. att. c.p.c.

    Citate insieme all'art. 429 c.p.c. come base della richiesta di accessori retributivi; non consente però di riaprire rapporti definiti.

  • art. 59 r.d. n. 267 del 1942

    Richiamato nella ricostruzione della disciplina fallimentare applicabile e della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 54, comma 3, l. fall.

    Cito nella parte relativa alla pronuncia della Corte costituzionale del 1989; gli effetti della declaratoria non si estendono ai rapporti esauriti.

  • art. 55, comma 1, l. fall.

    Cito nella parte relativa alla pronuncia della Corte costituzionale del 1989; la nuova tutela non riapre rapporti coperti da giudicato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una domanda giudiziale o di un atto di insinuazione al passivo, quando dipenda dall'accertamento della volontà della parte e dal tenore letterale dell'atto, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione plausibile.
  • Nel procedimento concorsuale, la domanda tardiva è ammessa solo per crediti non già tempestivamente fatti valere; se il credito o una sua componente accessoria è già stato oggetto di domanda e di decisione passata in giudicato, l'ulteriore pretesa sul medesimo rapporto resta preclusa e va fatta valere, se del caso, con l'impugnazione prevista contro lo stato passivo.
  • Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo credito e impedisce la riproposizione in autonomo giudizio di pretese frazionate relative alla stessa obbligazione.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale opera ex tunc sul piano generale, ma non travolge i rapporti ormai esauriti per giudicato, decadenza, prescrizione o altre preclusioni processuali già consolidate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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