Cassazione Civile, Ordinanza n. 17258/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2010 relativo a un immobile sito nel territorio comunale. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che il bene dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per i fabbricati classificati o classificabili in categoria catastale E. La CTP aveva respinto il ricorso, ritenendo che la variazione catastale intervenuta successivamente non potesse operare retroattivamente. In appello, invece, la CTR aveva accolto la domanda della contribuente, valorizzando la procedura DOCFA del 27/6/2012 come correzione di errori propri del contribuente e quindi come atto con efficacia retroattiva. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 5, commi 2 e 3, e 7, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 504/1992, nonché dell'art. 2 d.l. 262/2006, sostenendo che la variazione della categoria catastale non poteva produrre effetti sull'annualità 2010 ma solo dall'anno di imposta successivo alla sua annotazione. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso e l'esistenza di un giudicato esterno, ma tali eccezioni sono state respinte.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari della contribuente, ha ritenuto ammissibile e fondato il motivo del Comune e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, in materia di ICI, la classificazione catastale rileva per l'anno di imposizione e che le variazioni hanno effetto solo dall'anno successivo alla loro annotazione, salvo il caso di correzione di errori materiali. Nel caso concreto, il successivo accatastamento in categoria E non era retroattivo perché non risultava che il precedente classamento fosse frutto di errore materiale. Quanto al preteso giudicato esterno, la Corte ha osservato che la sentenza richiamata dalla CTR non era stata utilizzata per fondare la retroattività della variazione e che, in ogni caso, l'eventuale opponibilità del giudicato potrà essere esaminata dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione camerale; non incide sul merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato per denunciare violazione di legge
art. 5, commi 2 e 3, d.lgs. 504/1992
la base imponibile ICI dei fabbricati iscritti a catasto va determinata con riferimento alla rendita e alla classificazione vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione; le variazioni della rendita/classamento producono effetti dall'anno successivo all'annotazione, salvo errori materiali
art. 7, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 504/1992
l'esenzione riguarda i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, ma non consente di attribuire efficacia retroattiva a una variazione non dovuta a errore materiale
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina catastale e fiscale applicabile
richiamato nel ragionamento sulla tempestività del ricorso alla luce delle sospensioni dei termini
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza Covid-19
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza Covid-19
Massime di principio
- In materia di ICI, il regime fiscale dell'immobile va determinato con riferimento alla classificazione catastale vigente nell'anno di imposizione; la successiva variazione del classamento produce effetti solo per il futuro, dal periodo d'imposta successivo all'annotazione.
- La retroattività della variazione catastale è ammessa solo quando la modifica serva a correggere un errore materiale; non basta che il contribuente abbia successivamente richiesto un diverso classamento.
- Per denunciare in cassazione la violazione di un giudicato esterno, il ricorrente deve indicare specificamente quale statuizione della decisione impugnata sia in contrasto con la precedente res iudicata; non è sufficiente una censura generica.
- Le sospensioni straordinarie dei termini processuali per emergenza Covid-19 non si sovrappongono automaticamente alla sospensione feriale, con conseguente necessità di calcolare separatamente i periodi utili ai fini della tempestività dell'impugnazione.
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