Cassazione Civile, Ordinanza n. 23162/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per prestazioni professionali veterinarie rese in favore di un allevamento di cani. Dopo l’opposizione al monitorio, il decreto fu revocato e il creditore venne condannato per un importo inferiore, con riconoscimento in compensazione di un controcredito dell’opponente. Successivamente, dopo la notifica di precetto relativo al monitorio, il debitore propose una nuova opposizione dinanzi al Tribunale contestando di dover pagare euro 400 per spese di registrazione del decreto ingiuntivo. Il Tribunale rigettò l’opposizione; la Corte d’appello confermò e condannò anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di euro 2.000. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 474, 653 e 91 c.p.c., sostenendo che non vi fosse regresso per l’imposta di registro, poiché il decreto era stato revocato e il credito finale era inferiore; 2) nullità o motivazione apparente per asserita carenza di motivazione sul punto; 3) violazione dell’art. 1299 c.c., per mancanza di prova dell’effettivo pagamento dell’imposta da parte della controparte; 4) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’art. 24 Cost., contestando la condanna per responsabilità aggravata e la ritenuta sussistenza dei relativi presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il debito per l’imposta di registrazione del decreto ingiuntivo prescinde dalle successive vicende del monitorio e resta comunque dovuto quale accessorio del credito accertato, seppure provvisoriamente, dal decreto stesso ai sensi dell’art. 653, comma 2, c.p.c.; ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva effettivamente motivato e che, comunque, il credito era ormai assistito da giudicato a seguito di precedente decisione della stessa Cassazione che aveva rideterminato l’importo dovuto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva una rivalutazione del fatto e perché non censurava una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia l’avvenuta prova documentale del pagamento. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato e, per parte, inammissibile, poiché la Corte d’appello aveva illustrato in modo adeguato le ragioni della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando un uso pretestuoso e strumentale dell’impugnazione per ritardare il giudizio e aggravare la posizione della controparte. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 474, 653 e 91 cod. proc. civ.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’assenza di titolo per il regresso sulle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, ma la Corte non ne ha accolto la lettura.
art. 653, comma 2, cod. proc. civ.
il debito per l’imposta di registro permane quale accessorio del credito accertato, sia pure provvisoriamente, con il decreto ingiuntivo, anche se il monitorio sia poi revocato o ridotto.
artt. 474, 653 e 91 cod. proc. civ.
invocato per contestare il regresso sulle spese, ma la Corte ha escluso che le successive vicende del monitorio eliminino il titolo al rimborso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
la motivazione della sentenza d’appello non era mancante né solo apparente, essendo stata effettivamente resa e comprensibile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 / n. 4 cod. proc. civ.
i motivi che chiedono una rivalutazione del fatto o che non colpiscono tutte le rationes decidendi sono inammissibili; la censura sulla motivazione apparente non era fondata.
il ricorso in cassazione non può trasformarsi in una contestazione del merito sull’accertamento del pagamento del credito di regresso.
art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
la condanna è legittima quando l’impugnazione sia usata in modo pretestuoso e strumentale per ritardare la definizione della lite e aggravare la posizione della controparte.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura contro la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ma non ritenuto violato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il debito per l’imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo non viene meno per il solo fatto che il monitorio sia successivamente revocato o ridotto, quando esso sia stato originariamente posto a carico della parte soccombente in relazione al credito accertato, anche se provvisoriamente.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che solleciti una nuova valutazione dei fatti, come la verifica dell’effettivo pagamento della somma posta a base del regresso, se la sentenza impugnata ha già accertato documentalmente quel fatto.
- Una censura per omessa o apparente motivazione è infondata quando la sentenza di merito contenga una motivazione effettiva, intellegibile e riferita ai punti decisivi della controversia.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è legittima quando il giudice di merito accerti che l’impugnazione sia stata proposta in modo pretestuoso o strumentale, al solo fine di ritardare la definizione del giudizio o aggravare indebitamente la controparte.
- In cassazione il ricorso deve colpire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata; se una ratio resta intatta, il motivo è inammissibile o comunque non idoneo a determinare la cassazione.
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