Cassazione Civile, Ordinanza n. 16852/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficaci nei propri confronti due atti di compravendita di immobili siti in Loro Ciuffenna, stipulati nel gennaio 2013 tra il fallito e gli acquirenti ricorrenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c.; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno articolato nove motivi: sostengono, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere provati i presupposti soggettivi e oggettivi della revocatoria, nel valutare il prezzo come vile e le modalità di pagamento come indizi di frode, nel reputare anteriore il credito rispetto all’atto dispositvo, nel rigettare l’eccezione di non revocabilità per debito scaduto, nel ritenere rilevante il collegamento tra preliminare e definitivo, nel fissare il dies a quo della prescrizione delibatoria al definitivo e non al preliminare, nonché nel porre le spese a loro carico. La curatela ha resistito chiedendo la conferma della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi da 1 a 3, 6 e 7 non si confrontassero con la ratio decidendi e mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che le censure sulla prova presuntiva e sulla motivazione non integravano correttamente i vizi denunciati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’eccezione di non revocabilità per debito scaduto è stata considerata eccezione in senso stretto, non deducibile per la prima volta in appello. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. L’ottavo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il preliminare di vendita non è atto di disposizione revocabile, sicché il termine per l’azione revocatoria decorre dal contratto definitivo. Il nono motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché la condanna alle spese era coerente con la soccombenza dei ricorrenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore della curatela resistente, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 66 l.f.
richiamato come base dell'azione revocatoria fallimentare esercitata dalla curatela
norma sull'azione revocatoria ordinaria; il contratto definitivo di compravendita è l'atto di disposizione suscettibile di revocatoria, mentre il preliminare non lo è
la censura sulla prova presuntiva è inammissibile se mira solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e non evidenzia la violazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non consente di contestare la valutazione di merito delle risultanze probatorie
la Corte ribadisce i confini del sindacato di legittimità: il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme a diritto e il motivo non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento consolidato
impedisce la proposizione in appello di eccezioni in senso stretto dedotte per la prima volta nel grado di gravame
il ricorso deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con trascrizione degli atti rilevanti e chiaro riferimento al capo della sentenza impugnato
quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto, il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 è precluso
le spese seguono la soccombenza
richiamato dai ricorrenti a sostegno del collegamento tra rapporti, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'esito
richiamato dai ricorrenti in tema di compensazione, senza incidere sulla decisione
richiamato dai ricorrenti in tema di compensazione, senza incidere sulla decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
menzionato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se il motivo mira a una diversa valutazione delle prove, è inammissibile.
- La censura sulla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. è ammissibile solo se evidenzia in modo puntuale l'assenza di gravità, precisione o concordanza delle presunzioni utilizzate; non basta proporre una lettura alternativa degli indizi.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge, non quando se ne contesti il prudente apprezzamento.
- L'eccezione di non revocabilità dell'atto per pagamento di debito scaduto integra un'eccezione in senso stretto e non può essere proposta per la prima volta in appello.
- Ai fini dell'azione revocatoria, il contratto preliminare di vendita di immobile non costituisce atto di disposizione del patrimonio; il termine di prescrizione o di decadenza dell'azione decorre dal definitivo, che è l'atto revocabile.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il capo della decisione impugnato e le ragioni della censura, trascrivendo gli atti o i passaggi rilevanti quando la doglianza lo richieda; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le spese processuali seguono la soccombenza e la condanna alle spese è corretta quando la parte è risultata integralmente soccombente nei gradi di merito.
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