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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10290/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'appello contro il rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. Si trattava di due ordinanze cautelari successive relative a fatti diversi: la prima (8/01/2020, eseguita 26/01/2020) per reati di corruzione (artt. 319-321) commessi dal 2009 al 2013; la seconda (26/03/2020, eseguita 9/06/2020) per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416 bis), con "contestazione aperta" e periodo successivo. La difesa sosteneva che, già al momento della prima ordinanza, gli atti (in particolare un'informativa dei ROS del 15/12/2018 e l'aggiornamento del registro notizie di reato del 17/12/2018) contenevano elementi idonei a fondare anche la seconda misura, e che perciò doveva operare la retrodatazione dei termini custodiali.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali. I giudici hanno ritenuto fondato il ragionamento del Tribunale del riesame: non sussistevano i presupposti per la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. perché (i) il reato associativo contestato con la seconda ordinanza è risultato essere successivo temporalmente rispetto ai fatti corruttivi oggetto della prima ordinanza (la "contestazione aperta" indicava persistenza del reato oltre l'emissione della prima ordinanza); (ii) non è stata dimostrata la desumibilità, al momento della prima ordinanza, degli elementi probatori che hanno poi giustificato la seconda ordinanza (la seconda ordinanza si fondava su un compendio probatorio molto vasto acquisito successivamente: molte informative, intercettazioni, collaborazioni e altri atti); (iii) mancava una connessione qualificata tra i fatti; (iv) non era dimostrabile che la separazione dei procedimenti fosse imputabile a una scelta indebita del P.M.. Di conseguenza la retrodatazione non poteva essere applicata e il rigetto è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma centrale sulla retrodatazione automatica dei termini di custodia; la Corte ricostruisce la giurisprudenza (Sezioni Unite e Corte Costituzionale) precisando che la retrodatazione opera per reati anteriori alla prima ordinanza e, in casi speciali, anche per fatti in procedimenti diversi se gli elementi erano desumibili dagli atti o se sussiste connessione qualificata o indebito frazionamento del procedimento da parte del P.M.; nel caso di specie tali condizioni non ricorrevano.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alle impugnazioni e alla disciplina delle misure cautelari; contestazione relativa alla corretta applicazione delle norme processuali penali (dedotta nel ricorso) è stata ritenuta infondata.

  • art. 416 bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; la seconda ordinanza contestava partecipazione a tale associazione con formula "aperta" e periodo di persistenza successivo alla prima ordinanza, fatto che impedisce la retrodatazione salvo prova contraria della cessazione anteriore.

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Aggravante specifica: il Tribunale ha escluso l'applicazione di tale aggravante rispetto ai reati di corruzione oggetto della prima ordinanza, elemento che ha inciso sulla valutazione dell'unitarietà del disegno criminoso.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 408/2005

    Ha affermato che l'art. 297, comma 3, non poteva escludere la retrodatazione quando al momento della prima ordinanza gli elementi per la successiva misura erano già desumibili dagli atti; la Corte di legittimità interpreta e applica questo principio limitatamente ai casi concretamente dimostrabili.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 21957/2005

    Interpretazione giurisprudenziale che amplia in senso garantista i casi di retrodatazione (reati diversi legati da concorso formale, continuazione o connessione teleologica) e stabilisce limiti all'applicabilità nei procedimenti diversi salvo condizioni tassative.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 14535/2006

    Ha precisato che la retrodatazione può operare anche per fatti oggetto di procedimento diverso se gli elementi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio o se la separazione dei procedimenti è dovuta a scelta indebita del P.M.; la Corte applica questi principi e ne verifica l'insussistenza nel caso concreto.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Riferimento alla verifica di legittimità degli atti del giudice del riesame (controllo di motivazione del Collegio ex art. 310); la Corte rileva che il Tribunale del riesame si è confrontato adeguatamente con le censure difensive.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1 ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Disposizione tecnica per la comunicazione della decisione all'istituto penitenziario: la Corte ordina la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto per gli adempimenti conseguenti alla mancata remissione in libertà.

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini di custodia (art. 297, comma 3 c.p.p.) richiede, di regola, che i fatti oggetto delle ordinanze successive siano stati commessi anteriormente alla prima ordinanza e che gli elementi giustificativi fossero desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza; in assenza di tali condizioni la retrodatazione non opera.
  • Per la "contestazione aperta" (es. associazione di tipo mafioso con persistenza) la retrodatazione è normalmente esclusa se il fatto è cronologicamente successivo alla prima ordinanza, salvo prova contraria che dimostri che gli elementi per la contestazione successiva fossero già conoscibili prima.
  • Nei procedimenti diversi retrodatazione possibile solo in presenza di connessione qualificata, della desumibilità degli elementi dagli atti o di un indebito frazionamento dell'attività del P.M.; bisogna provare concretamente l'illegittima scelta del P.M. nel separare le richieste.
  • L'ampiezza e l'autonomia di compendi probatori acquisiti successivamente (nuove informative, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, atti esterni) giustificano, in genere, l'esclusione della retrodatazione poiché dimostrano che la successiva misura si fonda su materiale acquisito dopo la prima ordinanza.
  • La difesa che chieda la retrodatazione deve documentare con precisione e prova l'effettiva conoscibilità, da parte dell'Ufficio inquirente, degli elementi che avrebbero giustificato la misura successiva già al momento della prima ordinanza (es. data certa di acquisizione di informative, iscrizioni, atti).
  • Le censure in cassazione che lamentino carenze di motivazione devono essere autosufficienti e documentate: la Corte rafforza il principio secondo cui la mancata esposizione puntuale dei rilievi o la mancata documentazione rende le doglianze infondate o inammissibili.

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