Cassazione Civile, Ordinanza n. 20422/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione costi per euro 470.000,00 indicati da una società in liquidazione come spese per noleggio di attrezzature e manodopera asseritamente rese da un fornitore. L'Ufficio aveva fondato la ripresa su un controllo della Guardia di Finanza presso il presunto fornitore, dal quale risultavano l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2006 e 2007, l'assenza di fatture esibite in verifica e la mancanza di documentazione contabile ed extracontabile idonea a dimostrare i ricavi e le prestazioni. Nel contraddittorio, il legale rappresentante della società accertata aveva dichiarato di possedere solo le fatture, essendo i rapporti avvenuti verbalmente. I giudici di merito avevano annullato l'accertamento ritenendo che la fattura fosse di per sé documento idoneo a provare il costo e che spettasse all'Ufficio dimostrare la falsità delle operazioni. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari sulla non attendibilità della documentazione e che grava invece sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza, l'inerenza e la competenza del costo; tale prova non può essere data con le sole fatture, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i pagamenti, dati facilmente simulabili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto il motivo di violazione di legge, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente invertito l'onere della prova: in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione o l'inaffidabilità del fornitore, spetta al contribuente provare l'effettività delle prestazioni e la deducibilità dei costi, prova che non può essere assolta con la sola produzione delle fatture o con la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della CTR della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
il vizio è configurabile quando la decisione impugnata ricostruisce in modo errato la fattispecie astratta prevista dalla norma, implicando un problema interpretativo della disposizione applicata.
i costi sono deducibili solo se effettivi e inerenti; in caso di operazioni oggettivamente inesistenti manca il requisito dell'inerenza e il costo non è deducibile.
l'onere della prova è erroneamente invertito se il giudice pretende dall'Ufficio la prova piena della falsità dell'operazione quando, in presenza di elementi indiziari seri, grava sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza del costo e della prestazione.
normativa IVA sulla detrazione dell'imposta
se l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni inesistenti, deve provare l'inesistenza dell'operazione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la legittimità della detrazione, non essendo sufficienti fattura, contabilità formale o pagamenti.
Massime di principio
- In materia di deduzione dei costi e detrazione dell'IVA relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a rendere inattendibile la documentazione prodotta.
- Accertata l'oggettiva inesistenza dell'operazione o la sua seria contestazione su base indiziaria, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza della prestazione, l'inerenza e l'ammontare del costo, nonché la fonte legittima della detrazione.
- La sola esibizione delle fatture, la regolarità formale delle scritture contabili e l'avvenuto pagamento non sono prova sufficiente dell'effettività dell'operazione, poiché tali elementi possono essere strumentalmente utilizzati per simulare operazioni fittizie.
- La fattura non ha efficacia probatoria autonoma e decisiva quando sia contestata come riferita a operazioni oggettivamente inesistenti; in tal caso il giudice non può fondare su di essa, da sola, il riconoscimento del costo o della detrazione.
- Il vizio di violazione di legge ricorre anche quando il giudice di merito attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla struttura della fattispecie sostanziale regolata dalla norma applicata.
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