Cassazione Civile, Ordinanza n. 36161/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice per forniture di materiali destinate a più cantieri. L'opposizione al decreto era stata proposta dalla società debitrice principale e dal fideiussore; il tribunale l'aveva respinta e la corte d'appello aveva confermato. In appello si era discusso dell'interpretazione di una scrittura privata che, secondo i giudici di merito, aveva solo concesso una dilazione di pagamento fino al 20.3.2017 senza prevedere un termine essenziale, con conseguente permanenza del vincolo contrattuale e legittimità della sospensione della prestazione da parte della creditrice ai sensi dell'art. 1460 c.c. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) falsa applicazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la vicenda andava qualificata come appalto e non come compravendita, con l'effetto che la sospensione avrebbe potuto giustificare solo il pagamento delle opere eseguite e non l'integrale corrispettivo; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 633 c.p.c. per omessa pronuncia sulla necessità di revoca del decreto ingiuntivo, asseritamente emesso senza la produzione della fattura n. 243/2016; (3) vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per errata valutazione delle prove, in particolare per avere ritenuto provata l'esecuzione della prestazione da parte della creditrice sulla base della testimonianza assunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la qualificazione della fattispecie come compravendita anziché appalto non era stata oggetto del thema decidendum nei giudizi di merito, essendo il monitorio stato richiesto per una serie di forniture di materiali; ha richiamato il principio per cui l'interpretazione del contratto e la ricostruzione della volontà delle parti appartengono al giudice di merito, mentre in cassazione è sindacabile solo la corretta sussunzione giuridica nei limiti consentiti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la deduzione di omessa pronuncia richiede la specifica indicazione delle domande o eccezioni non esaminate, con puntuale indicazione degli atti processuali in cui sono state proposte, onere che il ricorrente non ha assolto. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile: la valutazione delle prove è riservata al merito e, comunque, operando la cd. doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era preclusa. Non sono state liquidate spese per mancanza di attività difensiva della resistente; è stato invece dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che il termine pattuito nella scrittura privata fosse essenziale; secondo i giudici di merito il mancato pagamento alla data indicata non aveva determinato la risoluzione del contratto.
Richiamato per affermare la legittimità della sospensione dell'esecuzione da parte della creditrice in pendenza dell'inadempimento della controparte.
Evocato dal ricorrente per sostenere la qualificazione della vicenda come compravendita.
Evocato dal ricorrente per sostenere, in alternativa, la qualificazione della vicenda come appalto.
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che il vizio va dedotto in modo specifico e autosufficiente.
Invocato dal ricorrente in relazione ai presupposti del decreto ingiuntivo e alla asserita mancanza della fattura posta a base del monitorio.
Richiamato per la dedotta falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Richiamato per il vizio motivazionale/omesso esame; la Corte ha escluso la sua praticabilità sia per la natura delle censure sia per la doppia conforme.
Richiamato tra i canoni ermeneutici contrattuali, riservati al giudice di merito.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale e della violazione dei canoni ermeneutici.
In caso di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del rapporto contrattuale si articola in due momenti: accertamento della comune volontà delle parti, riservato al giudice di merito, e sussunzione nello schema legale, sindacabile in cassazione nei limiti della corretta applicazione della norma.
- La distinzione tra vendita e appalto va compiuta valorizzando la prevalenza del facere sul dare o viceversa, avendo riguardo alla volontà contrattuale e alla funzione economico-sociale dell'accordo.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede specifica autosufficienza del ricorso: le domande o eccezioni asseritamente non esaminate devono essere trascritte o comunque puntualmente indicate, con riferimento agli atti processuali in cui sono state proposte.
- La valutazione delle prove, l'attendibilità dei testi e la selezione degli elementi probatori sono attività riservate al giudice di merito e non sono, di regola, riesaminabili in sede di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la decisione d'appello confermi quella di primo grado sul medesimo impianto fattuale e logico-argomentativo.
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