Cassazione Civile, Ordinanza n. 16973/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la ricostituzione di una pensione integrativa erogata dall'ente previdenziale a un ex dipendente. Il pensionato aveva chiesto l'inclusione, nella base di calcolo del trattamento pensionistico, di un'indennità di funzione percepita in alcuni anni del rapporto (anni 1990-1991), corrispondente all'esercizio formalmente riconosciuto della funzione di "capo ufficio". I giudici di merito avevano ritenuto la voce retributiva computabile perché dotata di fissità e continuatività, e avevano condannato l'ente al pagamento delle differenze pensionistiche. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe attribuito il diritto al ricalcolo pur in assenza del regolamento previdenziale depositato; (2) violazione delle norme del regolamento di previdenza e quiescenza e delle disposizioni di legge richiamate, deducendo che l'indennità fosse contingente, occasionale e transitoria, quindi non computabile nella pensione integrativa; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe indebitamente posto a carico dell'ente l'onere di produrre il regolamento e di provare la non computabilità della voce, mentre tale onere spettava al pensionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, richiamando il principio secondo cui, per la pensione integrativa dei dipendenti dell'ente, sono computabili le voci retributive fisse e continuative, senza necessità di un'apposita deliberazione di inclusione; non osta alla computabilità il fatto che l'emolumento sia collegato a determinate funzioni o mansioni poi venute meno, purché non sia legato a eventi specifici di durata predeterminata o a risultati incerti. Nel caso concreto, l'indennità era correlata a una funzione formalmente riconosciuta e non a mansioni superiori di fatto, ed era stata legittimamente conteggiata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, in sostanza, tendeva a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione giuridica già compiuta dai giudici di merito sulla natura fissa e continuativa dell'emolumento e sull'assenza di una diversa previsione normativa o contrattuale. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
è stato evocato come parametro del motivo di violazione di legge relativo alla computabilità dell'indennità nella base pensionistica e all'onere della prova
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
è stato evocato come parametro del motivo di nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU
art. 111 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure di motivazione e di legalità della decisione di merito
art. 6 CEDU
richiamato dalla parte ricorrente in collegamento con l'art. 111 Cost. per contestare la decisione di merito
art. 21 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d'impiego Inps
richiamato dall'ente a sostegno della tesi di non computabilità dell'indennità
art. 27 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d'impiego Inps
richiamato dall'ente a sostegno della tesi di non computabilità dell'indennità
art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell'ente
secondo la giurisprudenza richiamata, per la pensione integrativa sono computabili le voci retributive fisse e continuative
art. 15 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio Inps
è indicato come disposizione che prevede la computabilità dell'emolumento nella base pensionistica integrativa
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina transitoria della pensione integrativa
richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova operata dai giudici di merito
evocato nella disamina preliminare sull'eccezione di tardività dell'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per la pensione integrativa dei dipendenti dell'ente previdenziale sono computabili le sole voci retributive che presentino carattere di fissità e continuatività; non è necessario un autonomo provvedimento che ne disponga l'inclusione nella base di calcolo.
- Un emolumento non perde la sua computabilità pensionistica per il solo fatto di non essere più corrisposto al momento del pensionamento, se esso è stato percepito in costanza di rapporto ed era collegato a una funzione formalmente riconosciuta e non a un evento specifico di durata predeterminata o a un risultato incerto.
- La qualificazione di una voce come fissa e continuativa va compiuta in relazione alla natura dell'emolumento e al suo collegamento strutturale con la funzione svolta, non alla mera circostanza temporale della sua cessazione prima della quiescenza.
- La censura che si limita a contestare l'accertamento della natura retributiva dell'emolumento e la valutazione delle risultanze di merito non può essere utilmente veicolata come violazione di legge quando mira in realtà a un nuovo esame del fatto.
- La parte che invoca la non computabilità di una voce retributiva nella base pensionistica deve indicare e, se del caso, provare la specifica previsione normativa o regolamentare che ne esclude l'inclusione; in difetto, la tesi espulsiva non può essere accolta.
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