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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16973/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la ricostituzione di una pensione integrativa erogata dall'ente previdenziale a un ex dipendente. Il pensionato aveva chiesto l'inclusione, nella base di calcolo del trattamento pensionistico, di un'indennità di funzione percepita in alcuni anni del rapporto (anni 1990-1991), corrispondente all'esercizio formalmente riconosciuto della funzione di "capo ufficio". I giudici di merito avevano ritenuto la voce retributiva computabile perché dotata di fissità e continuatività, e avevano condannato l'ente al pagamento delle differenze pensionistiche. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe attribuito il diritto al ricalcolo pur in assenza del regolamento previdenziale depositato; (2) violazione delle norme del regolamento di previdenza e quiescenza e delle disposizioni di legge richiamate, deducendo che l'indennità fosse contingente, occasionale e transitoria, quindi non computabile nella pensione integrativa; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe indebitamente posto a carico dell'ente l'onere di produrre il regolamento e di provare la non computabilità della voce, mentre tale onere spettava al pensionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, richiamando il principio secondo cui, per la pensione integrativa dei dipendenti dell'ente, sono computabili le voci retributive fisse e continuative, senza necessità di un'apposita deliberazione di inclusione; non osta alla computabilità il fatto che l'emolumento sia collegato a determinate funzioni o mansioni poi venute meno, purché non sia legato a eventi specifici di durata predeterminata o a risultati incerti. Nel caso concreto, l'indennità era correlata a una funzione formalmente riconosciuta e non a mansioni superiori di fatto, ed era stata legittimamente conteggiata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, in sostanza, tendeva a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione giuridica già compiuta dai giudici di merito sulla natura fissa e continuativa dell'emolumento e sull'assenza di una diversa previsione normativa o contrattuale. L'ente ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    è stato evocato come parametro del motivo di violazione di legge relativo alla computabilità dell'indennità nella base pensionistica e all'onere della prova

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4

    è stato evocato come parametro del motivo di nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure di motivazione e di legalità della decisione di merito

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla parte ricorrente in collegamento con l'art. 111 Cost. per contestare la decisione di merito

  • art. 21 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d'impiego Inps

    richiamato dall'ente a sostegno della tesi di non computabilità dell'indennità

  • art. 27 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d'impiego Inps

    richiamato dall'ente a sostegno della tesi di non computabilità dell'indennità

  • art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell'ente

    secondo la giurisprudenza richiamata, per la pensione integrativa sono computabili le voci retributive fisse e continuative

  • art. 15 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio Inps

    è indicato come disposizione che prevede la computabilità dell'emolumento nella base pensionistica integrativa

  • art. 15, comma 2, L. 88/1989

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 64 L. 144/1999

    richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina transitoria della pensione integrativa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova operata dai giudici di merito

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    evocato nella disamina preliminare sull'eccezione di tardività dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Per la pensione integrativa dei dipendenti dell'ente previdenziale sono computabili le sole voci retributive che presentino carattere di fissità e continuatività; non è necessario un autonomo provvedimento che ne disponga l'inclusione nella base di calcolo.
  • Un emolumento non perde la sua computabilità pensionistica per il solo fatto di non essere più corrisposto al momento del pensionamento, se esso è stato percepito in costanza di rapporto ed era collegato a una funzione formalmente riconosciuta e non a un evento specifico di durata predeterminata o a un risultato incerto.
  • La qualificazione di una voce come fissa e continuativa va compiuta in relazione alla natura dell'emolumento e al suo collegamento strutturale con la funzione svolta, non alla mera circostanza temporale della sua cessazione prima della quiescenza.
  • La censura che si limita a contestare l'accertamento della natura retributiva dell'emolumento e la valutazione delle risultanze di merito non può essere utilmente veicolata come violazione di legge quando mira in realtà a un nuovo esame del fatto.
  • La parte che invoca la non computabilità di una voce retributiva nella base pensionistica deve indicare e, se del caso, provare la specifica previsione normativa o regolamentare che ne esclude l'inclusione; in difetto, la tesi espulsiva non può essere accolta.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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