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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7230/2021 del 15/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la pronuncia di primo grado escludendo l'obbligo di iscrizione dell'avv. Elena Gigli alla Gestione separata INPS per i periodi in cui aveva percepito redditi inferiori ai minimi previsti dalla Cassa Nazionale Forense. L'INPS deduce che la Corte di merito ha attribuito valore decisivo al fatto che il reddito annuo fosse inferiore a € 5.000,00 come indizio di occasionalità, senza considerare altre circostanze processuali (accensione di partita IVA e mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi) che avrebbero indicato l'esercizio abituale della professione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso INPS. Ha confermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si verifica per chi esercita professionalmente in modo abituale un'attività autonoma per la quale è prevista l'iscrizione ad albo; per le prestazioni occasionali l'obbligo scatta solo se il reddito annuo supera € 5.000,00. L'abitualità è questione di fatto da valutare con presunzioni (iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali, organizzazione materiale) ma tali presunzioni sono semplici indizi e non presunzioni legali assolute. La Corte ha ritenuto legittimo considerare il reddito annuo inferiore a € 5.000,00 come indizio dell'occasionalità dell'attività nel caso concreto, e ha inoltre rilevato che l'INPS non ha adeguatamente indicato nel processo in quali atti fossero dedotte le circostanze contestate (partita IVA, trattamento fiscale), rendendo inammissibile parte della censura. Spese di giudizio a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • Legge n. 335/1995, art. 2, comma 26

    art. 2, comma 26, L. 335/1995

    Stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione per i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo; la Corte interpreta che l'obbligo riguarda l'abitualità e non può essere automaticamente ricavato dall'iscrizione ad albo o da altri elementi presuntivi

  • Decreto-legge n. 98/2011, art. 18, comma 12 (conv. L. 111/2011)

    art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 (conv. L. 111/2011)

    Autentica interpretazione dell'art. 2 L. 335/1995: chiarisce l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche in rapporto a criteri di abitualità; la Corte richiama questa interpretazione per definire il perimetro dell'obbligo

  • Decreto-legge n. 269/2003, art. 44, comma 2 (conv. L. 326/2003)

    art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 (conv. L. 326/2003)

    Fissa la soglia di € 5.000,00 come limite oltre il quale anche l'attività occasionale può determinare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; la Corte distingue tra abitualità (criterio principale) e soglia reddituale rilevante solo per le attività occasionali

  • Decreto Legislativo n. 276/2003, art. 61, comma 3

    art. 61, comma 3, d.lgs. 276/2003

    Norma che esclude le professioni intellettuali dal campo di applicazione di alcune regole sul lavoro subordinato; la Corte osserva che tale disciplina opera tra le parti ma non determina una presunzione iuris et de iure sull'abitualità ai fini della Gestione separata

  • Decreto Legislativo n. 276/2003, art. 69-bis, comma 3

    art. 69-bis, comma 3, d.lgs. 276/2003

    Esclude talune attività professionali dalla presunzione di continuità ai fini fiscali/contrattuali; la Corte precisa che anche questa disposizione non crea una presunzione legale di abitualità per l'iscrizione previdenziale

  • T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), art. 49

    art. 49, T.U.I.R. D.P.R. 917/1986

    Riferimento alla definizione dei redditi di lavoro autonomo; utilizzato per delimitare le categorie reddituali rilevanti ai fini dell'obbligo contributivo

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per professionisti iscritti ad albo dipende essenzialmente dalla "abitualità" dell'attività: è questione di fatto, non determinabile automaticamente dall'iscrizione all'albo o da elementi formali
  • La soglia di € 5.000,00 vale come criterio operativo per le attività occasionali: se il reddito annuo derivante da attività occasionale supera tale soglia, scatta l'obbligo contributivo; se è inferiore, il dato reddituale è un valido indizio di occasionalità
  • Elementi come partita IVA, modalità di dichiarazione fiscale o mancato inserimento del reddito tra i "redditi diversi" costituiscono presunzioni utili per accertare l'abitualità, ma non sono conclusivi di per sé: vanno valutati nel contesto probatorio complessivo
  • Spetta all'INPS (o all'ente che deduce l'obbligo) fornire prova adeguata dell'abitualità dell'attività quando contesta l'esenzione dall'iscrizione; la mera presenza di elementi formali senza un'effettiva prova di continuità/organizzazione può non essere sufficiente
  • In giudizi simili è opportuno documentare sia la dimensione quantitativa del reddito (confrontandola con la soglia dei € 5.000), sia elementi qualitativi (organizzazione, continuità delle prestazioni, clientela stabile, strumenti professionali) per dimostrare l'abitualità

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