Cassazione Civile, Sentenza n. 7221/2021 del 15/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva condannato Fenice S.p.A. al pagamento, a favore del dipendente Mauro Cinato, della somma di C 2.500,00 (valore dell'orologio d'oro Girard Perregaux corrisposto per il trentesimo anno di anzianita) oltre rivalutazione e interessi, nonché all'inclusione nel T.F.R. di ulteriori somme (C 1.272,75) relative a premi di anzianita e simili. Fenice contestava che l'uso aziendale di consegna dell'orologio non fosse applicabile alla cessionaria, deducendo (i) un erroneo presupposto temporale del trasferimento del rapporto di lavoro e (ii) che l'accordo integrativo aziendale del 5 giugno 2008 avesse sostituito e modificato in pejus la prassi preesistente, essendo quindi legittimata a non riconoscere l'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il lavoratore aveva maturato il diritto al valore economico dell'orologio il 18 settembre 2004, prima della decorrenza dell'accordo integrativo del 5 giugno 2008 (operante dal 10 luglio 2008), e che l'accordo integrativo è stato interpretato dalla Corte territoriale come ricognitivo della prassi aziendale e non come modificativo retroattivo. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la contestazione della ricorrente circa il tempo di trasferimento della proprieta azionaria, non provata in sede di merito. Condanna della società al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in C 200,00 per esborsi e C 2.000,00 per compensi.
Norme richiamate
art. 2077 c.c.
L'uso aziendale ha valore analogo alla contrattazione integrativa aziendale e può essere sostituito dalla contrattazione dell'impresa cessionaria dopo trasferimento d'azienda; tuttavia l'efficacia delle fonti va valutata anche alla luce dei diritti gia acquisiti.
art. 2112 c.c.
Regola la conservazione dei diritti in caso di trasferimento d'azienda: la contrattazione applicata dal cessionario sostituisce quella del cedente salvo che non siano diritti gia definitivamente acquisiti dai lavoratori; nel caso, il diritto era gia maturato prima della decorrenza dell'accordo aziendale.
art. 1340, 1362, 1363 c.c.
Rinviano ai criteri di interpretazione e validita dei negozi giuridici e dei contratti; impiegati dalla ricorrente per sostenere che l'accordo integrativo avrebbe modificato la prassi, ma la Corte ha ritenuto l'interpretazione della corte territoriale congrua e non viziata.
art. 1322 c.c.
Principio di autonomia negoziale utilizzato per spiegare che le parti piu prossime agli interessi disciplinati possono coordinare e derogare le disposizioni collettive, con pari dignita delle fonti collettive; pertanto la soluzione tra fonti collettive diverse si basa sulla volonta e sul coordinamento delle parti interessate.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma lquater
Norma richiamata soltanto in relazione al regime del contributo unificato e al non raddoppio dello stesso, in ragione dell'inizio del procedimento anteriore all'entrata in vigore della previsione.
Massime di principio
- Se un premio o un uso aziendale è maturato prima di una successiva intesa aziendale, il lavoratore conserva il diritto maturato: gli accordi successivi operano in genere solo per il futuro, salvo espressa efficacia retroattiva.
- In caso di trasferimento d'azienda, la contrattazione integrativa applicata è quella del cessionario; però i diritti individuali gia definitivamente acquisiti non possono essere peggiorati dalla nuova regolazione.
- Il datore che deduce fatti nuovi o contestazioni sul tempo e sulla natura del trasferimento ha l'onere di allegarli e provarli in sede di merito: la mancata allegazione o prova rende irrilevanti tali doglianze in sede di legittimita.
- Le interpretazioni di fatto e di prova operate dalla corte territoriale (valutazione testimoniale, ricostruzione della prassi) sono difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate e logiche.
- Un accordo integrativo aziendale che dichiari di 'assorbire' trattamenti precedenti va interpretato secondo le regole generali di interpretazione contrattuale: non è automaticamente retroattivo se la decorrenza indicata è per il futuro o se la sua funzione è ricognitiva.
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