Cassazione Civile, Sentenza n. 7223/2021 del 15/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato il 15-29/10/2015 per due addebiti: abbandono del posto di lavoro il 13/10/2015 per circa venti minuti e mancato uso del giubbotto antiproiettile; il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità/illegittimità del licenziamento
La decisione
La Corte d'appello di Bari aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda del lavoratore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Sig. Losacco, ritenendo che le censure attengono a valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità e che la motivazione del giudice di merito e la valutazione probatoria erano congrue. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e indicazione dell'obbligo, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002
Norme richiamate
art. 1 comma 47 legge 92/2012
Norma richiamata dall'attore come titolo della domanda; dal testo non è possibile ricavarne una specifica interpretazione distinta se non che si trattava del richiamo normativo invocato per la domanda di impugnazione del licenziamento
art. 2104 c.c.
Richiamato per l'obbligo del prestatore di lavoro di osservare le disposizioni e le regole relative alla prestazione lavorativa: la mancata osservanza (es. mancato uso del giubbotto antiproiettile) può integrare un addebito disciplinare
art. 2106 e art. 2119 c.c.
Invocati nella censura del ricorrente come norme rilevanti per la legittimità del licenziamento disciplinare; dalla sentenza emerge che la questione concerne la corretta applicazione delle regole sul licenziamento disciplinare e sui criteri di valutazione della legittimità del recesso, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la critica fosse sostanzialmente una richiesta di revisione della valutazione di merito
art. 140 del CCNL Istituti di vigilanza privata
Richiamato in motivazione per definire la fattispecie di "abbandono del posto di lavoro" nel settore: la norma (come interpretata dalla giurisprudenza) prevede elementi oggettivi (intensità dell'inadempimento e totale dismissione del bene da proteggere) e soggettivi (coscienza e volontà dell'allontanamento), con valutazione della durata non in senso assoluto ma rispetto all'incidenza sul servizio
art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.
Norma processuale richiamata dalla Corte: limita il sindacato di legittimità alle omissioni di esame di fatti decisivi; la Cassazione ha ricordato che non è consentita la rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito salvo omissioni evidenti di fatti decisivi
art. 13 DPR 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La qualificazione di "abbandono del posto di lavoro" in contesti di vigilanza si basa su elementi oggettivi (incidenza dell'assenza sulla protezione del bene) e soggettivi (coscienza e volontà dell'allontanamento); la durata va valutata in relazione all'idoneità a compromettere il servizio, non solo in termini assoluti
- Brevi allontanamenti possono non costituire abbandono se sono temporanei, giustificati e non incidono sulla funzionalità del servizio; spetta al datore di lavoro provare la rilevanza temporale e funzionale dell'assenza
- La mancata osservanza di obblighi specifici del servizio (es. mancato uso di dispositivi di protezione richiesti dal CCNL o dall'organizzazione del lavoro) può integrare un addebito disciplinare, purché supportata da prova credibile
- I precedenti disciplinari possono essere utilizzati come criterio per la determinazione della proporzionalità della sanzione, ma non possono essere trattati come recidiva a meno che la contrattazione collettiva non preveda espressamente la recidiva e questa sia stata previa e specificamente contestata
- In sede di Cassazione è limitato il sindacato sulla valutazione delle prove operata dai giudici di merito: le censure che chiedono mera rivalutazione probatoria sono, di regola, inammissibili salvo omissione di fatti decisivi
- Per il lavoratore che intende contestare un licenziamento è importante contestare puntualmente sia i fatti decisivi sia eventuali profili di recidiva se il datore intende usarli per aggravare la sanzione
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