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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7222/2021 del 15/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riformato la pronuncia di primo grado ritenendo illegittimo il licenziamento intimato dalla società il 22/6/2016. La Corte d'appello aveva rilevato la genericità della lettera di contestazione disciplinare (mancata indicazione dell'istruzione che il lavoratore si sarebbe rifiutato di eseguire e mancata indicazione delle parole irriguardose attribuite al lavoratore), con violazione del diritto di difesa ex art. 7 Statuto dei Lavoratori, e, in via alternativa, aveva ritenuto non provato il fatto contestato (che il lavoratore avesse rivolto parole irriguardose al datore di lavoro). Tabu S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge (art. 7 e art. 18 L. 300/1970) e la scorretta applicazione delle sanzioni, chiedendo la riforma della reintegra o la rideterminazione della tutela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Tabu S.p.A. perché le censure non hanno specificamente attaccato una delle ragioni autonome e sufficienti della decisione di merito. La sentenza di appello poggiava su due motivazioni autonome (a) la genericità della contestazione disciplinare e violazione del diritto di difesa e (b) la mancata prova del fatto contestato; la società non ha impugnato specificamente la seconda "ratio decidendi" che da sola reggeva la sentenza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (e al versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR 115/2002 art.13).

Norme richiamate

  • Art. 7 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)

    La Corte d'appello ha interpretato l'art.7 come imponente l'obbligo per il datore di lavoro di contestare con precisione i fatti e le parole addebitate al lavoratore (specificando l'istruzione che il lavoratore avrebbe rifiutato e le parole irriguardose attribuite), in modo da garantire il diritto di difesa; la mancanza di tali indicazioni rende la contestazione generica e può rendere illegittimo il licenziamento.

  • Art. 18 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) come modificato dalla L. 92/2012

    Riferita dalla ricorrente con riguardo alla legittimità della reintegra vs. tutela indennitaria; la decisione di merito ha comunque disposto la reintegra perché ha ritenuto illegittimo il licenziamento per carenza della contestazione e/o per la mancata prova del fatto; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della corretta applicazione dell'art.18, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali.

  • Art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)

    La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di cassazione: il ricorso è vincolato ai vizi dedotti; se la sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve censurare specificamente almeno una di esse, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

  • DPR 115/2002 art.13 co.1 quater

    La Corte ha disposto che, trattandosi di giudizio instaurato dopo il 30/1/2013, la ricorrente è tenuta, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, ai sensi della norma sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Se la decisione di merito si basa su più 'rationes decidendi' autonome e idonee a sostenere la sentenza, il ricorrente in Cassazione deve censurare specificamente almeno una di tali ragioni; la mancata impugnazione di una di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • La lettera di contestazione disciplinare deve essere sufficientemente specifica (indicazione dell'ordine/invito che il lavoratore avrebbe rifiutato e delle parole o comportamenti addebitati) ai fini del rispetto del diritto di difesa ex art.7 L.300/1970; la genericità può inficiare la legittimità del licenziamento.
  • Anche se vi è un vizio procedurale nella contestazione disciplinare, la tutela riconosciuta (reintegra vs indennizzo) dipende anche dalla valutazione di merito sulla effettiva prova del fatto contestato; se il fatto non risulta provato il licenziamento può essere illegittimo e giustificare la reintegra.
  • In sede di Cassazione non è possibile trasformare il gravame in un nuovo esame di merito: i mezzi di impugnazione sono vincolati ai vizi dedotti e alla specificità delle doglianze articolate.

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