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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7219/2021 del 15/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli che aveva rigettato l'opposizione dell'Istituto al decreto ingiuntivo con cui lo stesso Giudice aveva ordinato il pagamento, all'avv. Maria Elena Sassone, di € 700,00 a titolo di compensi professionali liquidati con decreto del Tribunale in esito a procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. L'INPS deduceva violazione degli artt. 445-bis e 100 c.p.c., sostenendo che la statuizione sulle spese contenuta nel decreto di omologa costituiva titolo esecutivo e che quindi non sussisteva interesse alla procedura monitoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'INPS. La Corte ha ritenuto che la questione sollevata rientrasse tra quelle disciplinate dalla speciale appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità (art. 339 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis), per le quali l'appello è ammesso solo per motivi limitati; di conseguenza non è possibile il ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli consentiti per l'appello. Pertanto la Corte non è entrata nel merito della qualificazione del decreto di omologa come titolo esecutivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite (liquidate in € 700,00) e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 445-bis c.p.c.

    Norma che disciplina l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e la possibilità di liquidazione delle spese; nel caso in esame la controversia attiene alla liquidazione dei compensi disposti in esito a procedimento ex art. 445-bis, ma la Corte non si è pronunciata sul merito per aver dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    Riferimento richiamato dall'INPS nella censura relativa alla formazione del titolo esecutivo; la Corte non ha valutato direttamente la questione sostanziale richiamata in questo articolo, perché ha ritenuto inammissibile il ricorso per ragioni processuali.

  • art. 339 c.p.c.

    "le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 comma 2º c.p.c. sono appellabili 'esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia'"

    La Corte interpreta questa disposizione come limitativa dell'impugnazione: per le sentenze equitative del giudice di pace l'appello a motivi limitati è l'unico rimedio e ciò esclude la cassazione per vizi diversi da quelli previsti.

  • art. 113 c.p.c. comma 2

    Richiamato quale norma che consente al giudice di pace di decidere secondo equità; la pronuncia equitativa attiva la disciplina speciale di appellabilità di cui all'art. 339 c.p.c., con conseguente limitazione del ricorso in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama l'art. 360 (nuovo testo) per affermare che il ricorso per cassazione è esperibile soltanto contro sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado; ne consegue che la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo appellabile in via limitata, non rientra nell'ambito di applicazione della cassazione per vizi diversi da quelli espressamente ammessi.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-bis e 1-quater)

    La Corte dà atto dell'obbligo, in caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso, del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace pronunciate "secondo equità" sono appellabili solo per i motivi limitati espressi dall'art. 339 c.p.c.; quindi molte questioni di merito devono essere sollevate in sede di appello e non in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza equitativa del giudice di pace è inammissibile quando le censure attengono a materie che rientrano nei motivi di appello limitato: prima valutare la natura della decisione e il rimedio processuale corretto.
  • Se il dubbio riguarda la qualificazione di un provvedimento (es. decreto di omologa) come titolo esecutivo, conviene proporre appello nei limiti consentiti o agire con gli strumenti ordinari previsti per la tutela del diritto sostanziale, anziché la cassazione, quando la sentenza sia impugnabile per motivi limitati.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta spesso l'onere aggiuntivo del versamento di contributi unificati e la condanna alle spese; valutare sempre il rischio economico prima di impugnare in cassazione una sentenza potenzialmente non cassabile.
  • Verificare preliminarmente se la decisione impugnata è una sentenza "in senso sostanziale" o una sentenza appellabile solo per motivi limitati: da questa distinzione dipende l'ammissibilità del ricorso per cassazione.

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