Cassazione Civile, Sentenza n. 7220/2021 del 15/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era diretto contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado: il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto stipulato con Andrea Rondina il 24/02/2010 e aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 01/03/2010, ordinandone il ripristino e condannando la società al pagamento di un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Le censure della società vertevano su (i) applicabilità e irretroattività del differimento del termine decadenziale introdotto dall'art. 32, comma 1-bis, L. 183/2010; (ii) errata individuazione dell'organico da considerare ai fini del rispetto della percentuale del 15% prevista dall'art. 2 D.Lgs. 368/2001 (contingentamento delle assunzioni a termine); (iii) omissione da parte del giudice di esercitare poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. per colmare lacune probatorie; (iv) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'onere della prova sulla violazione della percentuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d'appello. In particolare: (i) ha ritenuto infondato il rilievo sull'irretroattività del differimento del termine decadenziale: la proroga prevista dall'art. 32, comma 1-bis, L. 183/2010 (introdotta dal D.L. 225/2010 e convertita con L. 10/2011) si applica anche ai contratti a termine conclusi prima della novella e a quelli il cui termine di decadenza sia maturato nell'intervallo considerato, giustificando la rimessione in termini; (ii) ha confermato che, ai fini del calcolo del limite del 15% ex art. 2 D.Lgs. 368/2001, va preso in considerazione l'intero organico complessivo addetto ai servizi indicati ("servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci"), e non solo le mansioni specifiche del lavoratore assunto a termine; (iii) ha ritenuto non censurabile in cassazione la mancata adozione, da parte del giudice di merito, di poteri istruttori officiosi quando la parte non ha chiesto espressamente tali interventi o non ha indicato i mezzi istruttori; (iv) ha escluso che sussista violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. imputabile al giudice. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e liquidando gli importi indicati in dispositivo.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, Legge 4 novembre 2010, n. 183 (introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. L. 26 febbraio 2011, n. 10)
art. 32, comma 1 bis, L. 183/2010
La proroga del termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari/licenziamenti si applica, "in sede di prima applicazione", anche ai contratti a termine e alle ipotesi in cui la decadenza sia maturata tra l'entrata in vigore del Collegato Lavoro e la decorrenza del nuovo termine; la norma ha efficacia per le situazioni antecedenti laddove la decadenza sarebbe altrimenti maturata nel periodo considerato
art. 6, legge 15 luglio 1966, n. 604
art. 6 L. 604/1966 (novellato)
Riferito dall'intervento normativo sulla decadenza: le modifiche riguardano tutti gli ambiti di novità del nuovo art. 6, inclusa l'inefficacia dell'impugnativa stragiudiziale qualora non segua tempestivo ricorso giudiziale; la giurisprudenza interpreta la proroga come strumento per attenuare effetti della novella
art. 2, D.Lgs. 368/2001
La verifica del rispetto della percentuale massima del 15% per le assunzioni a termine va effettuata confrontando il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato con il numero dei contratti a termine nell'intero organico aziendale destinato ai servizi specificati ("servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci"), non limitandosi alla sola mansione del lavoratore a termine
art. 421 c.p.c.
I poteri istruttori officiosi del giudice nel rito del lavoro non possono sostituire l'onere delle parti di indicare e chiedere specifici mezzi di prova; la mancata attivazione d'ufficio non è censurabile in cassazione se la parte non ha sollecitato il giudice o non ha indicato i mezzi istruttori
art. 437 c.p.c.
Richiamato in relazione alle censure sull'attività istruttoria: la Corte osserva che la semplice deduzione di carenze probatorie non legittima in cassazione la censura se non era stata previamente chiesta l'esercizio dei poteri dal giudice di merito
art. 2697 c.c.
L'onere della prova spetta alla parte cui la legge attribuisce l'onere probatorio; il ricorso non dimostra che il giudice abbia invertito gli oneri probatori, pertanto non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale
art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale
Utilizzato per l'interpretazione sistematica della norma sul contingentamento: i termini come "complessivamente" vanno intesi come estensione al complesso dei servizi indicati, confermando la valutazione sull'organico globale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Rilevato in dispositivo relativamente agli oneri contributivi/cauzioni per il contributo unificato: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per eventuale versamento ulteriore da parte della ricorrente
Massime di principio
- La proroga del termine decadenziale prevista dall'art. 32, comma 1-bis, L. 183/2010 si applica anche ai rapporti a tempo determinato conclusi prima della modifica normativa e alle ipotesi in cui la decadenza sia maturata nell'intervallo temporale considerato: pertanto, in casi analoghi, le impugnazioni possono essere ammesse per effetto della rimessione in termini.
- Ai fini del rispetto della percentuale del 15% prevista dall'art. 2 D.Lgs. 368/2001, il confronto numerico tra lavoratori a tempo indeterminato e contratti a termine deve considerare l'intero organico destinato ai servizi indicati dalla norma (complessivamente), non la sola specifica mansione del lavoratore a termine.
- L'onere probatorio relativo al rispetto del contingentamento grava sull'impresa; se il lavoratore deduce la violazione della percentuale, spetta al datore fornire dati e documentazione idonei a dimostrare il rispetto del limite.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono essere invocati in cassazione se la parte non ha previamente richiesto al giudice di merito l'esercizio di specifici poteri o non ha indicato i mezzi istruttori voluti; il giudice non è obbligato a supplire sempre alle carenze probatorie delle parti.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario dimostrare errori di diritto o vizii logico-giuridici ben circostanziati: censure generiche relative alla valutazione probatoria o a presunte omissioni istruttorie del giudice di merito risultano di frequente inammissibili o infondate.
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