Cassazione Civile, Ordinanza n. 27463/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una domanda ex art. 2901 c.c. proposta da una società cooperativa e da una società cessionaria del credito, accolta in primo grado, con declaratoria di inefficacia nei loro confronti di diversi atti costitutivi di fondo patrimoniale stipulati dai convenuti. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello dei soccombenti, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata validamente notificata via PEC al difensore costituito e che il termine breve ex art. 325 c.p.c. fosse quindi decorso prima della notifica dell'atto di appello. In cassazione i soccombenti hanno proposto un unico motivo, denunciando violazione di legge in relazione alla ritenuta tardività dell'appello: sostenevano che la notifica telematica della sentenza non rispettasse i requisiti tecnici richiesti, perché priva di file .p7m e contenente solo un file .pdf, e richiamavano un'ordinanza interlocutoria del 2017 per contestare la validità di quel tipo di notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il ricorso non era stato notificato ad alcuni litisconsorti necessari; ha poi ritenuto che, essendo il ricorso prima facie infondato/inammissibile, fosse superfluo ordinare l'integrazione del contraddittorio. Nel merito, la censura è stata reputata inammissibile perché priva della specifica indicazione dell'atto richiamato e perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che la questione della validità della firma digitale era già stata risolta dalle Sezioni Unite nel senso dell'equivalenza tra firme CAdES e PAdES, e che, comunque, nel caso concreto la notifica riguardava una copia pdf della sentenza, non un atto da autenticare, senza contestazioni sulla completezza o conformità della copia. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalle società creditrici per rendere inefficaci gli atti di fondo patrimoniale nei loro confronti
il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione valida della sentenza di primo grado
il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata
il ricorrente deve indicare specificamente l'atto richiamato e la sua collocazione processuale
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con proposta del relatore notificata alle parti
il giudice deve evitare attività processuali superflue e favorire la ragionevole durata del processo
richiamato nel precedente delle Sezioni Unite sulla firma digitale della procura speciale nel giudizio di cassazione
richiamato nel precedente delle Sezioni Unite sull'equivalenza delle firme digitali nel processo telematico
art. 19-bis d.m. n. 44 del 2011
richiamato nel precedente delle Sezioni Unite sull'equivalenza delle firme digitali nel processo telematico
art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014
nel processo telematico sono ammesse ed equivalenti le firme digitali CAdES e PAdES, con estensioni .p7m e .pdf
base normativa richiamata per la disciplina tecnica del processo telematico
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel processo telematico, ai fini della validità della notificazione, le firme digitali CAdES e PAdES sono equiparate e l'uso delle estensioni .p7m o .pdf non determina di per sé invalidità dell'atto.
- La notificazione della sentenza in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri l'incompletezza della copia o la sua difformità dall'originale.
- In cassazione il motivo è inammissibile se non indica specificamente l'atto processuale su cui si fonda e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Se il ricorso è prima facie infondato o inammissibile, la Corte può evitare l'integrazione del contraddittorio quando ciò comporterebbe solo un inutile aggravio e un ritardo nella definizione del giudizio.
- La validità della notificazione non può essere contestata in astratto richiamando precedenti interlocutori, se la questione è stata già risolta dalla giurisprudenza di legittimità e non rileva nel caso concreto.
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