Cassazione Penale, Sentenza n. 27119/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e per presunta eccessività di pena. Il ricorrente sosteneva che l'assoluzione per il capo b) avesse fatto venire meno l'aggravante di cui all'art. 219 l. fall. e che, pertanto, la Corte avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche; si lamentava inoltre la mancata considerazione della mancata costituzione di parte civile della curatela fallimentare come elemento favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte territoriale, dopo l'annullamento e il giudizio di rinvio, ha correttamente valutato l'attendibilità delle scritture contabili e, in esito all'accertata inadeguatezza delle stesse, ha assolto l'imputata dal reato contestato (capo b) e rideterminato la pena per il residuo reato. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto legittima la mancata concessione in assenza di elementi di segno positivo: l'eliminazione dell'aggravante ex art. 219 l. fall. non obbliga ad attribuire le attenuanti per il residuo reato, e la mancata costituzione di parte civile è neutra rispetto alla personalità del fallito. Altri motivi (eccesso di pena, sospensione condizionale) sono stati considerati meramente enunciati e non sviluppati, per cui il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223 l. fall. e art. 216, primo comma, l. fall.
Norme relative ai reati fallimentari contestati; utilizzate come quadro di riferimento per l'imputazione e la valutazione della responsabilità penale del fallito
Agggravante collegata ad eventi contestati: la sua esclusione per l'assoluzione al capo b) è stata considerata dalla Corte come effetto della sentenza ma non come motivo automatico per concedere attenuanti generiche sul residuo reato
riformato dal dl. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125
Dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza per riconoscere le attenuanti generiche; è necessario che emergano elementi positivi di valutazione della personalità o del comportamento
Le scritture di impresa costituiscono prova nei confronti dell'imprenditore, ma il giudice deve comunque valutarne l'attendibilità e motivare se non le ritiene apprezzabili
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Consentita la memoria ex art. 611 c.1; qui utilizzata dalla ricorrente per replicare alle conclusioni dell'Avvocato generale
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 (Guarnieri), Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Richiamati per il principio secondo cui l'assenza di elementi positivi può legittimare la mancata concessione delle attenuanti generiche
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 9456 del 12/04/1988 (Runci)
Principio secondo cui la capacità a delinquere può essere desunta dagli elementi ritenuti sussistenti per il reato per il quale si è condannati, e quindi l'assoluzione per altro capo non è di per sé elemento favorevole per le attenuanti sul residuo reato
Massime di principio
- La mera assenza di un'aggravante (per es. per assoluzione in altro capo) non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche per il reato residuo
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. è necessario che emerga un elemento positivo di valutazione della personalità o del comportamento per concedere le attenuanti generiche; lo stato di incensuratezza non basta
- La mancata costituzione di parte civile da parte della curatela fallimentare è, in generale, circostanza neutra e non costituisce di per sé elemento favorevole ai fini del riconoscimento delle attenuanti
- Il giudice deve valutare l'attendibilità delle scritture contabili anche quando esse siano formalmente prova dell'imprenditore; se risultano frammentarie o inattendibili ciò può portare all'assoluzione o a riconsiderazione della responsabilità
- Motivi di doglianza enunciati senza sviluppo argomentativo o senza puntualizzazione dei profili censurati possono essere dichiarati inammissibili o respinti per difetto di specificazione
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