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Sentenza

Sentenza n. 224/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. 6859/2019, notificato a mani il 27/08/2019, con il quale il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Copertino ha chiesto al ricorrente il pagamento della somma di € 13.790,00 a titolo di conguaglio del contributo di costruzione relativo P.d.C. n. 6/2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Calcagnile Claudio il 16/1/2023: del provvedimento prot. n. 31710/2022, notificato a mani il 03/11/2022, con il quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Copertino ha rideterminato la somma richiesta a titolo di conguaglio del contributo di costruzione relativo P.d.C. n. 6/2010 di cui al provvedimento prot. n. 6859/2019, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa201901553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Richiesta di conguaglio del contributo di costruzione relativo a un permesso di costruire, successivamente rideterminata dal Comune in diminuzione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare del permesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la richiesta comunale di pagamento del conguaglio del contributo di costruzione relativo a un permesso di costruire rilasciato nel 2010 e, con motivi aggiunti, la successiva rideterminazione dell'importo. Ha dedotto: violazione dell'art. 16 del d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale pugliese; violazione di un asserito autovincolo derivante dal titolo edilizio e dei principi civilistici in materia di obbligazioni, buona fede, termini e prescrizione; violazione del principio tempus regit actum; sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, errore nei presupposti e ingiustizia manifesta; erronea determinazione del costo di costruzione, difetto di istruttoria e motivazione; nonché prescrizione del credito comunale ai sensi dell'art. 2946 c.c. In particolare, il ricorrente contestava l'utilizzazione di una base imponibile aggiornata a un indice ISTAT riferito a una data successiva al rilascio del titolo e sosteneva che il Comune fosse vincolato a effettuare il conguaglio entro il rilascio del certificato di agibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla censura relativa all'erronea base imponibile e al calcolo del costo di costruzione, poiché il Comune, a seguito del ricorso, aveva adottato una nuova determinazione correggendo il precedente importo e riducendo il conguaglio richiesto. Ha respinto le residue censure. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto applicabile il termine decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio; la richiesta notificata nel 2019, relativa al permesso del 2010, era tempestiva e comunque idonea a interrompere la prescrizione. Richiamando l'Adunanza Plenaria n. 12/2018, ha qualificato la determinazione del contributo di costruzione come attività paritetica inerente a un rapporto obbligatorio, non come esercizio di potere autoritativo, ammettendo la rideterminazione del contributo, anche in aumento, entro il termine decennale, quando la liquidazione originaria sia erronea. Ha distinto gli oneri di urbanizzazione dal costo di costruzione: per i primi, le variazioni tariffarie comunali successive al rilascio del titolo non possono essere applicate retroattivamente; per il costo di costruzione, invece, il costo-base regionale vigente al momento del rilascio opera direttamente e il Comune può recuperare la differenza derivante dalla corretta applicazione della normativa allora vigente, senza applicare retroattivamente incrementi o riduzioni comunali sopravvenuti. Ha inoltre escluso che il riferimento al certificato di agibilità costituisse un obbligo contrattuale o un termine decadenziale per il conguaglio, trattandosi di una mera indicazione ordinatoria, anche perché il permesso conteneva un'espressa riserva di conguaglio. Le spese sono state compensate in ragione, tra l'altro, dell'errore di calcolo inizialmente commesso dal Comune.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Il contributo di costruzione è articolato in oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione; l'incidenza degli oneri è stabilita con deliberazione comunale e il costo di costruzione è determinato dalla Regione, con adeguamento ISTAT nei periodi intermedi o in assenza di determinazioni regionali.

    La norma consente la rideterminazione del contributo quando vi sia stato un errore nella liquidazione originaria, ma impone di applicare le tariffe e il costo-base pertinenti alla data di rilascio del titolo; le variazioni comunali successive non possono essere applicate retroattivamente.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto del Comune alla riscossione degli oneri di urbanizzazione si prescrive ordinariamente in dieci anni.

    Il termine decennale decorre dal rilascio del titolo edilizio e consente al Comune di rideterminare e richiedere il conguaglio entro tale termine.

  • art. 2 l.r. Puglia n. 1/2007

    Il costo di costruzione per la nuova edificazione è confermato nel costo-base regionale; i Comuni possono applicare riduzioni o incrementi motivati e, in assenza di aggiornamenti regionali, adeguare annualmente il costo secondo la variazione ISTAT. L'adeguamento si applica ai titoli la cui domanda completa sia pervenuta dopo il 31 dicembre dell'anno precedente.

    Il costo-base regionale opera direttamente; le deliberazioni comunali che introducono variazioni sono facoltative e non possono incidere retroattivamente sui titoli già rilasciati, salvo il recupero della corretta differenza dovuta secondo la disciplina vigente al momento del rilascio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non si applica alla determinazione e liquidazione del contributo di costruzione, poiché tali atti non sono provvedimenti autoritativi ma espressione di una pretesa creditoria nell'ambito di un rapporto paritetico.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato tra le disposizioni civilistiche invocate dal ricorrente, senza autonoma incidenza decisiva nella motivazione.

  • art. 1175 c.c.

    I principi di correttezza nel rapporto obbligatorio impediscono di trasferire sul privato il maggior onere derivante dall'omessa tempestiva attività comunale di aggiornamento delle tabelle, con riferimento agli oneri di urbanizzazione.

  • art. 1372 c.c.

    Il riferimento all'efficacia vincolante del titolo edilizio non comporta la trasformazione dell'indicazione sul certificato di agibilità in un termine decadenziale per il conguaglio.

Massime di principio

  • La determinazione e la richiesta del contributo di costruzione costituiscono espressione di una pretesa creditoria nell'ambito di un rapporto obbligatorio paritetico e non esercizio di potestà autoritativa; pertanto non si applica l'autotutela decisoria prevista per i provvedimenti amministrativi, mentre il Comune può rideterminare il contributo, anche in aumento o in diminuzione, entro il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio.
  • Il Comune può recuperare, entro il termine decennale di prescrizione, la differenza derivante da un errore originario di calcolo o dall'inesatta applicazione della disciplina vigente al momento del rilascio del permesso di costruire; la pretesa deve però essere riferita alle tariffe e ai parametri allora applicabili.
  • Gli aggiornamenti comunali sopravvenuti degli oneri di urbanizzazione non possono essere applicati ai permessi di costruire già rilasciati, poiché il privato deve poter conoscere ex ante l'entità degli oneri che incidono sulla scelta di realizzare l'intervento edilizio.
  • Nella Regione Puglia, il costo-base regionale di costruzione opera direttamente; le deliberazioni comunali che prevedono incrementi o riduzioni rispetto a tale costo-base hanno carattere facoltativo e non possono applicarsi retroattivamente ai titoli già rilasciati, ferma restando la possibilità di recuperare la differenza dovuta per la corretta applicazione della disciplina vigente alla data del titolo.
  • Il riferimento al certificato di agibilità contenuto nel titolo edilizio non costituisce, di per sé, un termine decadenziale o un'obbligazione contrattuale per l'esercizio della pretesa di conguaglio, soprattutto quando il titolo contenga un'espressa riserva di conguaglio; tale riferimento può valere come indicazione di un termine ordinatorio.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriInvalidità del provvedimentoAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PASopravvenuta carenza di interesse

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