Cassazione Civile, Ordinanza n. 27820/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva agito per ottenere l'accertamento della nullità del termine apposto a un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 14.7.2003-30.9.2003, con mansioni di portalettere e causale sostitutiva. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto la domanda, ritenendo provata l'effettiva adibizione della lavoratrice alla sostituzione di personale assente e l'impossibilità di fronteggiare tali assenze con il personale già in servizio. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c. e vizio di motivazione per non avere la Corte considerato un accordo sindacale del 30.7.2015 che, secondo la ricorrente, avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere per intervenuta assunzione; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente comparato le sue giornate lavorative con le sole assenze del personale a tempo indeterminato, senza considerare anche gli altri lavoratori a termine impiegati nel medesimo periodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera solo in presenza di pregiudizialità tecnica idonea a evitare conflitti di giudicati, mentre nella specie non ricorreva tale presupposto; ha inoltre osservato che la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. non era dovuta e che la censura era comunque priva di decisività, oltre a essere formulata senza l'adeguata specificità richiesta per il richiamo all'accordo sindacale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché diretto in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in cassazione; ha precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove; analogamente, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre solo in ipotesi tipizzate, non nella mera diversa ponderazione delle risultanze probatorie. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria è ammessa solo per evitare conflitti di giudicati e solo in presenza di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra i giudizi.
La sospensione è facoltativa e presuppone un rapporto di pregiudizialità in senso lato, senza effetto di giudicato della decisione pregiudicante nel processo dipendente.
È richiamato quale norma regolatrice della legittimità del termine nel contratto di lavoro a tempo determinato; nel caso concreto la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del motivo.
La violazione dell'onere della prova è censurabile solo se il giudice abbia invertito la ripartizione dell'onere probatorio, non quando si contesti la valutazione delle prove.
La violazione sussiste solo se il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti, fuori dai casi consentiti di acquisizione officiosa, non quando valuti diversamente le prove dedotte.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca efficacia vincolante a prove liberamente apprezzabili o, al contrario, valuti liberamente prove legali.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il ricorso non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; il vizio motivazionale e la violazione di legge devono rispettare i rispettivi confini.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
I motivi devono essere specifici e autosufficienti, con indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere prodotti secondo le prescrizioni di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità tecnica tra giudizi tale che la decisione dell'uno debba passare in giudicato e condizionare l'altro; non basta una mera connessione logica o fattuale tra le controversie.
- La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. può essere disposta in presenza di pregiudizialità in senso lato, ma resta rimessa alla discrezionalità del giudice e non è imposta in ogni ipotesi di contemporanea pendenza di giudizi collegati.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio; le censure che, sotto l'etichetta della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova lettura delle prove sono inammissibili.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti; non può essere invocata per contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con la mera preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre, ma richiede la deduzione di specifiche anomalie nell'utilizzo o nella valutazione delle prove.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione dei documenti e degli atti su cui si fonda la censura; la mancata riproduzione del documento richiamato ne indebolisce la decisività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →