Cassazione Penale, Sentenza n. 12346/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il prosieguo, imponendo la nuova citazione dell'imputato con notificazione che consenta l'effettiva conoscenza del processo e il rispetto delle garanzie previste per l'imputato alloglotta (ossia traduzione degli atti necessari).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'omessa traduzione in lingua araba del provvedimento limitativo della libertà personale, del decreto di citazione in appello e della sentenza di appello, con conseguente lesione del diritto di difesa. Sosteneva che la mancata traduzione del decreto di citazione in appello aveva privato l'imputato della conoscenza di requisiti rilevanti (data udienza, giudice competente, avviso circa il procedimento in camera di consiglio e i termini per chiedere la partecipazione), comprimendo il diritto di difesa; che la mancata traduzione del provvedimento limitativo della libertà impediva la conoscenza del provvedimento stesso; e che la mancata traduzione della sentenza ne impediva la comprensione e l'esercizio dei termini di impugnazione.
Norme richiamate
norma richiamata rispetto alla fattispecie di reato (concorso di reati); non è stata centrale per la decisione sulla traduzione, ma figura nel capo di imputazione
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
riferimento al reato per il quale l'imputato era stato condannato; non incide sulla questione procedurale della traduzione
riguarda la comunicazione del provvedimento limitativo della libertà personale: la mancata traduzione impedisce la conoscenza del provvedimento e dunque può ledere il diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiama il principio del giusto processo e del diritto di difesa; la mancata traduzione è stata valutata alla luce di questi principi costituzionali
art. 6 par. 3 CEDU
garantisce il diritto alla difesa; la Cassazione ha richiamato la CEDU per sottolineare che la comprensione degli atti è essenziale per l'effettività del diritto di difesa
art. 3 par. 2 direttiva n. 64 del 21
art. 3 par. 2 direttiva n. 64 del 21
richiama obblighi europei in materia di assistenza linguistica e traduzione a favore degli imputati alloglotta; citata nel quadro interpretativo
interpretato in senso estensivo: l'obbligo di traduzione riguarda non solo gli atti che formulano l'accusa ma anche gli atti necessari alla consapevole partecipazione al procedimento (es. decreto di citazione, informazioni sul diritto di difesa, sentenze) quando l'imputato non comprende la lingua italiana
indica il contenuto del decreto di citazione in appello; la mancata traduzione di tale decreto priva l'imputato della conoscenza dei diritti e delle modalità per partecipare all'appello, comprimendo il diritto di difesa
art. 429, comma 1, lett. a), d-bis, f, g) cod. proc. pen.
art. 429, comma 1, lett. a), d-bis, f, g) cod. proc. pen.
elenchi di elementi obbligatori nel decreto di citazione in appello (data udienza, indicazione del giudice, avvisi su partecipazione in camera di consiglio, ecc.) che devono essere conosciuti dall'imputato; la traduzione è necessaria affinché tali informazioni siano efficaci
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
prevede la nullità degli atti per vizi formali; la Cassazione ha qualificato l'omessa traduzione del decreto di citazione come nullità di ordine generale a regime intermedio, incidendo sulla validità del procedimento
Massime di principio
- L'omessa traduzione in lingua comprensibile all'imputato di atti processuali essenziali (in particolare il decreto di citazione in appello, il provvedimento limitativo della libertà e, se necessario, la sentenza) viola il diritto di difesa e può determinare la nullità dell'atto.
- L'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. va interpretato in senso estensivo: non si applica solo agli atti che formulano l'accusa, ma a tutti gli atti necessari per la consapevole partecipazione al procedimento quando l'imputato non conosce l'italiano.
- La traduzione è dovuta anche se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore: il difensore non è tenuto a tradurre gli atti per conto dell'assistito.
- La nullità per omissione della traduzione del decreto di citazione in appello è di ordine generale e può comportare l'annullamento della sentenza, con trasmissione degli atti per nuova citazione e corretta notifica al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa.
- In presenza di imputati alloglotti, l'autorità deve adottare modalità di notificazione e citazione che assicurino l'effettiva conoscenza degli atti (inclusi i termini e le modalità per partecipare al processo), pena la lesione delle garanzie processuali.
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