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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18496/2021 del 30/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente contestava un preliminare di compravendita (proposta irrevocabile del 29.10.2006) con versamento di caparre per complessivi euro 45.000,00 e chiedeva la risoluzione del contratto e la restituzione degli acconti oltre provvigione e danni, sostenendo che la promittente venditrice e l'agenzia avevano taciuto la provenienza donativa dell'immobile, informazione che avrebbe impedito l'ottenimento del mutuo e configurato errore essenziale/dolo omissivo e responsabilità del mediatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Più e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha confermato le valutazioni dei giudici di merito secondo cui: l'efficacia del preliminare non era subordinata all'ottenimento del mutuo; la documentazione consegnata all'acquirente comprendeva l'atto di donazione (quindi non vi fu omissione informativa idonea a integrare errore essenziale o dolo); il rischio di azione di riduzione derivante dalla donazione era teorico e non concreto, valutazione di merito non censurabile; il mediatore non aveva obbligo di indagini tecnico‑giuridiche approfondite senza specifico incarico. È stata altresì confermata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la liquidazione in favore delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 1429 c.c. (n. 2 richiamato)

    La corte ha ritenuto che la presunta falsa rappresentazione sulla provenienza donativa non integrasse l'errore essenziale e riconoscibile: l'acquirente aveva a disposizione l'atto di donazione tra i documenti consegnati, per cui non sussisteva errore rilevante ai sensi della norma.

  • art. 1431 c.c.

    Richiamata in relazione all'errore; la valutazione della Corte d'appello è stata ritenuta corretta nel ritenere assenti gli elementi per invalidare il contratto per errore.

  • art. 1439 c.c.

    Valutata nella prospettiva del dolo: la Corte ha ritenuto che la semplice reticenza o silenzio non integrano dolo omissivo salvo che non emergano elementi di malizia/astuzia idonei a ingannare, elementi non provati nel caso concreto.

  • art. 1759 c.c.

    Limita l'obbligo informativo del mediatore alla diligenza normale di un mediatore di media capacità: non obbliga a svolgere indagini tecnico‑giuridiche approfondite (es. visura/accertamento della natura dell'atto) senza specifico incarico; applicazione nella specie ha escluso responsabilità del mediatore.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto legittima la statuizione di merito che aveva condannato la ricorrente per condotta processuale abusiva/lite temeraria in quanto l'appello era risultato pretestuoso e con successivi aumenti ingiustificati delle richieste; l'art. 96 può assolvere funzione sanzionatoria/deterrente anche senza dolo o colpa grave.

  • art. 327 c.p.c.

    Esaminata l'eccezione di inammissibilità per decorrenza del termine semestrale; la Corte ha chiarito che, per giudizi instaurati prima della riforma (qui 29.01.2009), non si applica il termine semestrale introdotto dalla legge n.69/2009, escludendo l'inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    Valutata l'eccezione di improcedibilità per deposito tardivo del ricorso; la Corte ha ricordato che il deposito tramite raccomandata si considera effettuato alla data di spedizione (art. 134 disp. att. c.p.c.), e che il termine di 20 giorni si calcola dalla ricezione dell'atto notificato ai controricorrenti, con conseguente ritenuta tempestività del deposito.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Esaminata l'eventuale mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che l'atto fosse sufficientemente descrittivo e autosufficiente e quindi non inammissibile.

  • art. 134 disp. att. c.p.c. (comma 5)

    Principio richiamato secondo cui il deposito via posta si considera avvenuto alla data di spedizione del plico raccomandato; usato per dichiarare tempestivo il deposito del ricorso.

  • art. 563 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sul regime della retroattività/reintegrazione per l'azione di riduzione: il terzo acquirente è aggredibile solo dopo l'escussione del patrimonio del donatario e il verificarsi delle condizioni previste dalla norma; ciò attenua l'idea di rischio immediato per l'acquirente di un donatario.

  • d.P.R. n. 115/2002 art. 13

    Riferimento procedurale: verifica dei presupposti per il versamento di ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente ai sensi della norma.

Massime di principio

  • La mera provenienza donativa dell'immobile non determina di per sé un rischio concreto di perdita del bene: l'azione di riduzione è teorica fino all'apertura della successione e, in ogni caso, il terzo acquirente è protetto dall'obbligo di escussione preventiva del patrimonio del donatario (art. 563 c.c.).
  • L'omessa indicazione della natura donativa non integra automaticamente errore essenziale o dolo: rileva se l'acquirente non aveva possibilità di conoscere la circostanza o se la reticenza è parte di un comportamento fraudolento; se i documenti (es. atto di donazione) sono stati consegnati, la censura è debole.
  • Il dolo omissivo richiede prova di un comportamento doloso e sistematico volto a ingannare; silenzi o omissioni isolati non bastano a invalidare il negozio senza elementi probatori aggiuntivi.
  • L'obbligo informativo del mediatore è commisurato alla diligenza professionale media: senza incarico specifico non è tenuto a svolgere indagini tecnico‑giuridiche approfondite (es. visure ipotecarie) ma deve riferire le informazioni di cui era o avrebbe dovuto essere a conoscenza con normale diligenza.
  • Se il preliminare non prevede espressamente la condizione sospensiva/risolutiva relativa all'ottenimento del mutuo, l'assenza del finanziamento non esonera automaticamente l'acquirente dall'adempimento; la pattuizione delle modalità di pagamento è rilevante per stabilire responsabilità.
  • In sede di cassazione, valgono regole procedurali stringenti: il deposito per posta è tempestivo alla data di spedizione; l'esposizione sommaria dei fatti deve essere sufficiente e il ricorso non deve avere caratteristiche di abuso tale da integrare condanna ex art. 96 c.p.c.

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