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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19336/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da atti impositivi ICI relativi ad annualità pregresse, con cui il comune aveva rideterminato il valore di aree di proprietà della società ai fini dell’imposta, valorizzando la loro edificabilità e tenendo conto di elementi quali una servitù di elettrodotto e una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, secondo la società, avrebbe dovuto incidere sulla stima. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte di giustizia tributaria regionale ha confermato i valori accertati. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c. per non avere il giudice di rinvio rispettato i vincoli derivanti dalla precedente sentenza di cassazione, con particolare riguardo alla rilevanza della sentenza del TSAP nella stima delle aree; 2) violazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005 conv. in L. 248/2005, sostenendo che la qualificazione urbanistica di area edificabile non basti a fondare automaticamente l’imposizione se vi sono elementi obiettivi contrari e che la concreta inedificabilità doveva essere riconosciuta; 3) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere attribuito rilevanza, ai fini della valorizzazione, all’indice territoriale e alla servitù di elettrodotto, in asserito contrasto con il giudicato formatosi tra le stesse parti su questioni analoghe. La società ha inoltre contestato l’affermazione del giudice di merito circa il proprio onere di provare l’esatta incidenza della servitù sulle aree.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio aveva effettivamente considerato la sentenza del TSAP, ma ne aveva dato una valutazione di merito non sindacabile in cassazione; non vi era stato alcun automatismo imposto dalla precedente decisione di legittimità, che si era limitata a censurare l’omessa valutazione di quel documento come elemento probatorio. Ha respinto il secondo motivo perché dagli atti risultava il rilascio di un permesso di costruire, circostanza incompatibile con la dedotta inedificabilità in concreto dei terreni. Ha respinto anche il terzo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente posto a carico della società la prova contraria dell’incongruità del valore accertato e, in particolare, l’onere di indicare con precisione su quali porzioni insistesse la servitù, non potendosi applicare una riduzione all’intero compendio. La Corte ha anche escluso l’applicazione delle sanzioni processuali connesse alla proposta di definizione accelerata, perché la decisione finale si fondava su ragioni diverse da quelle della proposta.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte, ma conserva il potere di rivalutare il merito nei limiti tracciati dalla cassazione; non è vincolato a un esito automatico sulla base degli elementi probatori indicati dalla Corte.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio processuale.

  • art. 11 quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005 conv. in L. 248/2005

    La Corte non accoglie la tesi secondo cui la norma, da sola, consenta di affermare in concreto l’inedificabilità o l’automatica svalutazione del fondo; occorre verificare gli elementi fattuali del caso.

  • art. 2909 c.c.

    Il richiamo al giudicato non è decisivo quando la questione concreta, nel giudizio in corso, è diversa e il giudice di merito ha operato una nuova valutazione nei limiti del rinvio.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale è invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione utile ad accogliere il motivo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È menzionato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alle relative conseguenze processuali.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Disciplina la trattazione in camera di consiglio con deposito di memorie da parte delle parti.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude l’applicazione automatica delle sanzioni processuali collegate alla proposta accelerata, mancando la conformità tra proposta e decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene affermata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve rispettare i principi di diritto fissati dalla sentenza di cassazione, ma conserva il potere di valutare liberamente le risultanze probatorie e di attribuire o negare rilevanza agli elementi indicati dalla Corte, purché non si ponga in contrasto con il dictum rescindente.
  • La censura in cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito, se il giudice di rinvio ha già esaminato l’elemento probatorio controverso e lo ha motivatamente ritenuto non decisivo.
  • In tema di stima di aree ai fini ICI, la qualificazione urbanistica o l’astratta edificabilità non escludono di per sé la necessità di accertare in concreto l’effettiva incidenza di vincoli o servitù sul valore imponibile; tuttavia la parte che invoca la riduzione deve provarne in modo specifico l’estensione e l’incidenza.
  • Il giudice di merito può fondare la propria decisione sulla mancanza di prova contraria da parte del contribuente circa l’incongruità del valore accertato, e può escludere l’applicazione generalizzata di una riduzione quando non sia dimostrato su quali porzioni del bene il vincolo insista.
  • L’esistenza di un giudicato o di precedenti decisioni tra le stesse parti non impedisce una nuova valutazione quando il thema decidendum del giudizio attuale, per effetto dei limiti del rinvio o della diversa annualità d’imposta, non coincide integralmente con quello già definito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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