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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17071/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da più giudizi collegati a una pretesa prelazione agraria su alcuni terreni acquistati da una società e da successive decisioni di condanna alle spese giudiziali, provvisoriamente esecutive. I soggetti che si assumevano creditori della società, per somme liquidate a titolo di spese e onorari, hanno agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei loro confronti la vendita, stipulata il 14 aprile 2015 e trascritta il 24 aprile 2015, con cui la società aveva trasferito a una terza acquirente un immobile in Rapallo. Il Tribunale ha accolto la domanda revocatoria e la Corte d’appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto: violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. per asserita mutatio libelli nella memoria istruttoria, con introduzione di ulteriori crediti e modifica della causa petendi; errata applicazione dell’art. 2901 c.c. perché la revocatoria sarebbe stata accolta per crediti diversi da quelli dedotti in citazione e perché il credito non sarebbe stato compiutamente determinato, anche alla luce della successiva cassazione delle sentenze che lo avevano originato; omesso esame di fatti decisivi; ulteriore violazione dell’art. 2901 c.c. quanto all’elemento psicologico, che la Corte territoriale avrebbe valutato alla data del definitivo anziché del preliminare; infine, errata considerazione dell’entità del pregiudizio, sostenendo che il patrimonio residuo del debitore fosse ampiamente capiente rispetto al credito fatto valere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero formulati in modo non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, perché la ricorrente non ha riprodotto e specificamente localizzato gli atti e i documenti richiamati, né ha confrontato in modo puntuale le norme asseritamente violate con la motivazione della sentenza impugnata. Il quarto motivo, fondato sull’art. 360, n. 5, c.p.c., è stato inoltre ritenuto inammissibile per la c.d. doppia conforme, non essendo indicate le divergenze tra le ragioni di fatto delle due sentenze di merito. I restanti motivi sono stati reputati inammissibili perché miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sulla presunta modifica della domanda in corso di causa; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura non è scrutinata nel merito per carenza di autosufficienza e specificità.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato in relazione ai presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, alla dedotta individuazione del credito e alla valutazione dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo; la Corte non affronta il merito per inammissibilità dei motivi.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare una motivazione asseritamente apparente; la Corte reputa la censura generica e inammissibile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Vizio dedotto per violazione di legge; la Corte ribadisce che chi lo invoca deve indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Vizio dedotto per nullità della sentenza; la Corte lo dichiara non scrutinabile per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Vizio dedotto per omesso esame di fatti decisivi; la Corte lo dichiara inammissibile sia perché diretto a rivalutare il merito, sia per l'operatività della doppia conforme.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con riproduzione o puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti, altrimenti è inammissibile.

  • art. 369 c.p.c.

    Le indicazioni idonee a individuare la fase processuale di produzione degli atti e documenti possono concorrere a soddisfare l'onere di autosufficienza del ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso deve consentire il controllo immediato dei fatti decisivi e delle censure, senza rinvii generici agli atti di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile se non è autosufficiente: il ricorrente deve riprodurre o indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le censure, nonché la loro collocazione nel processo di merito.
  • Chi deduce la violazione di legge deve confrontare in modo puntuale la norma asseritamente violata con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; non è sufficiente una critica generica o la mera riproposizione delle difese di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, non si indicano le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L’azione revocatoria ordinaria deve essere censurata, in sede di legittimità, con motivi specifici sui presupposti giuridici e fattuali; non è ammissibile contestarla in modo meramente assertivo o attraverso doglianze di fatto non autosufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicato
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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