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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32141/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un complesso aziendale bancario tra due istituti di credito e dalla successiva sottoscrizione, da parte di alcuni dipendenti della banca cedente, di accordi individuali di cessione del contratto e conciliazioni. I lavoratori hanno agito per ottenere l'accertamento che tali accordi fossero irrilevanti o nulli, sostenendo che in realtà si fosse verificato un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro alle dipendenze della banca cessionaria e mantenimento delle condizioni economico-normative. La Corte d'appello aveva accolto le domande, ritenendo non valida una deroga all'art. 2112 c.c. e inefficaci gli accordi individuali. La banca cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) errata applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) e d), L. n. 183/2010; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2112 c.c. per erronea attribuzione di condotte fraudolente e per l'affermazione del trasferimento d'azienda; 3) violazione dell'art. 2112 c.c. per avere ravvisato un trasferimento d'azienda nonostante la cedente fosse priva di autorizzazione bancaria; 4) violazione dell'art. 47 L. n. 428/1990, dell'art. 22 c.c.n.l. credito e delle norme del t.u.b. per la dedotta validità di una deroga all'art. 2112 c.c. in situazione di crisi; 5) violazione dell'art. 8 L. n. 148/2011 per l'applicabilità dei contratti di prossimità al trasferimento d'azienda; 6) violazione degli artt. 2113 e 1406 c.c. per l'asserita validità degli accordi individuali e per la pretesa compatibilità tra cessione del contratto e trasferimento d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che l'azione del lavoratore diretta ad accertare la prosecuzione del rapporto in capo al cessionario ex art. 2112 c.c. non è soggetta ai termini decadenziali dell'art. 32 L. n. 183/2010. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati gli altri motivi, ribadendo che l'accertamento di merito sulla sussistenza di un trasferimento d'azienda non era censurabile in cassazione; che la procedura sindacale derogatoria dell'art. 2112 c.c. non risultava validamente conclusa; che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività bancaria non è un bene trasferibile né elemento costitutivo dell'azienda bancaria ai fini dell'art. 2112 c.c.; che l'art. 8 L. n. 148/2011 non era invocabile per derogare alla disciplina del trasferimento d'azienda; e che, una volta accertata la successione ex art. 2112 c.c. in assenza di valida deroga collettiva, gli accordi individuali di conciliazione e cessione del contratto erano nulli perché contrari a norma imperativa e relativi a diritti futuri. La banca ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1406 c.c.

    La cessione individuale del contratto non può prevalere sulla disciplina imperativa del trasferimento d'azienda quando ricorrono i presupposti dell'art. 2112 c.c.; gli accordi individuali contrari sono inefficaci/nulli se incidono su diritti futuri e su assetto imposto da norma inderogabile.

  • art. 2112 c.c.

    In presenza di trasferimento di azienda o di ramo autonomo, i rapporti di lavoro proseguono automaticamente con il cessionario alle medesime condizioni, indipendentemente dalla revoca dell'autorizzazione amministrativa della cedente.

  • art. 32, comma 4, lett. c) e d), L. n. 183/2010

    Il termine decadenziale non si applica all'azione del lavoratore che chiede l'accertamento della prosecuzione del rapporto in capo al cessionario ex art. 2112 c.c.; le lettere citate riguardano l'impugnazione di atti datoriali o fattispecie interpositorie, non la successione legale nei rapporti di lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non era idonea a scardinare l'accertamento di fatto del giudice di merito sul trasferimento d'azienda, perché tendeva in realtà a rivalutare il merito e la prova.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata respinta perché diretta a ottenere una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, non una corretta applicazione della regola di riparto probatorio.

  • art. 47 L. n. 428/1990

    Le deroghe all'art. 2112 c.c. richiedono un accordo collettivo validamente concluso con le organizzazioni sindacali; in mancanza, la disciplina derogatoria non opera.

  • art. 22 c.c.n.l. 21 dicembre 2012 settore credito

    L'accordo richiamato non è stato ritenuto equivalente, nel caso concreto, a un valido accordo collettivo idoneo a derogare alla tutela dell'art. 2112 c.c.

  • art. 8 L. n. 148/2011

    La materia del trasferimento d'azienda non rientra, secondo la Corte, nell'ambito dei contratti di prossimità derogatori previsti dalla norma.

  • art. 2113 c.c.

    Gli accordi individuali di conciliazione non potevano validamente disporre di diritti futuri già protetti da norma imperativa; perciò sono stati ritenuti nulli/inefficaci nella parte contrastante con l'art. 2112 c.c.

  • art. 14 d.lgs. n. 385/1993

    L'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria deve essere ottenuta dal soggetto che intende operare come banca e non è oggetto di trasferimento insieme al compendio aziendale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario, quando si deduca un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., non è soggetta ai termini decadenziali previsti per l'impugnazione di singoli atti datoriali.
  • Nel trasferimento d'azienda, l'assenza o la revoca dell'autorizzazione amministrativa in capo alla cedente non esclude di per sé la configurabilità del trasferimento, se il complesso ceduto conserva autonomia funzionale; l'autorizzazione è titolo personale del soggetto che esercita l'attività regolamentata e non bene trasferibile.
  • Le deroghe all'art. 2112 c.c. ammesse in caso di crisi d'impresa richiedono un accordo collettivo validamente stipulato secondo la disciplina applicabile; se l'accordo collettivo manca o non è validamente concluso, le pattuizioni individuali non possono sostituirlo.
  • I contratti di prossimità ex art. 8 L. n. 148/2011 non possono essere invocati in modo generico per elidere la tutela del trasferimento d'azienda, occorrendo la concreta riconducibilità della materia oggetto dell'accordo alle ipotesi tassative previste dalla norma.
  • Quando il trasferimento d'azienda è accertato e non opera una valida deroga collettiva, gli accordi individuali che pretendano di rinunciare a diritti futuri o di alterare la successione legale dei rapporti sono nulli o comunque inefficaci nella parte contrastante con la disciplina imperativa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniContributi previdenziali
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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