Sentenza del 11/11/2016 n. 23019 - Corte di Cassazione
Riscossione - Debiti tributari del defunto- Soggetti passivi - Eredi con beneficio d'inventario - Responsabilità in capo all'erede -Limiti- Legittimità-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.R. aveva impugnato la cartella di pagamento relativa a debiti tributari del defunto, sostenendo di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario e di non poter quindi rispondere illimitatamente dei debiti ereditari. Le commissioni tributarie avevano annullato integralmente la cartella. L'Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione, deducendo che il giudice avrebbe dovuto limitare la responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditati, anziché eliminare del tutto l'obbligazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'accettazione con beneficio d'inventario non elimina la responsabilità dell'erede per i debiti, anche tributari, del defunto, ma la limita al valore dei beni ereditati. Tale limitazione deve essere fatta valere in sede di accertamento del debito, affinché il giudice tributario determini sia l'esistenza e l'importo del debito sia il limite concreto della responsabilità dell'erede. Il debito potrà essere soddisfatto sul patrimonio ereditario e, dopo la liquidazione dei debiti ereditari, nei limiti dell'eventuale attivo residuo.
Norme richiamate
L'erede con beneficio d'inventario conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte, e non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Il beneficio d'inventario mantiene la qualità di erede e la responsabilità per i debiti ereditari, ma impedisce che l'erede risponda oltre il valore dell'attivo ereditario ricevuto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 35, comma 3
La giurisdizione tributaria comprende l'accertamento dell'esistenza, dell'importo e del soggetto obbligato al pagamento del tributo, inclusi i limiti della responsabilità dell'erede.
Codice di procedura civile, art. 277
La decisione deve definire la controversia nei limiti delle questioni sottoposte al giudice; nel caso concreto, il giudice avrebbe dovuto rideterminare la portata dell'obbligazione anziché annullare integralmente la cartella.
Cass. n. 6488/2007
L'accettazione con beneficio d'inventario non fa venir meno la responsabilità patrimoniale dell'erede, ma gli consente di non rispondere ultra vires hereditatis.
Cass. n. 4633/1992 e n. 2442/1987
L'erede deve far valere la limitazione della propria responsabilità in sede di accertamento; in mancanza, il titolo potrebbe non essere più contestabile nella fase esecutiva.
Cass. n. 14847/2015 e n. 4419/2008
Il debito tributario del defunto può diventare esigibile nei confronti dell'erede dopo la chiusura della procedura di liquidazione dei debiti ereditari e solo se permane un attivo ereditario.
Cass., Sezioni Unite, n. 7805/2006 e n. 7792/2005
Spetta al giudice tributario individuare il soggetto obbligato e determinare i limiti quantitativi della sua responsabilità in relazione al valore dei beni ereditati.
Massime di principio
- L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non cancella i debiti del defunto e non esclude automaticamente la responsabilità dell'erede.
- Il beneficio separa il patrimonio del defunto da quello dell'erede e limita la responsabilità dell'erede al valore effettivo dei beni ereditati.
- Quando una cartella viene notificata per l'intero debito del defunto, l'erede deve contestare espressamente l'assenza o l'eccessività della propria responsabilità e chiedere la determinazione del limite quantitativo.
- Il giudice non dovrebbe annullare integralmente la pretesa se il debito tributario esiste, ma deve accertare il debito e ridurre la responsabilità dell'erede entro il valore dell'attivo ereditario.
- La limitazione deve essere fatta valere in sede di accertamento, perché una contestazione tardiva nella fase esecutiva potrebbe non essere sufficiente.
- Il debito può essere richiesto all'erede solo secondo le regole della liquidazione dell'eredità e nei limiti dell'eventuale patrimonio ereditario residuo.
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