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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14949/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente erogatore)

La controversia

Una società, insieme al proprio legale rappresentante, aveva convenuto in giudizio l’originaria società erogatrice di un finanziamento agevolato per lo sviluppo di un progetto di allevamento ittico su area demaniale marittima. Gli attori sostenevano di aver stipulato un contratto di finanziamento nel 1998, di aver avviato il progetto e di non aver ricevuto le sovvenzioni promesse, lamentando inoltre richieste di documentazione e di liberatoria ritenute pretestuose e l’impossibilità di realizzare il programma imprenditoriale. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta; in appello il rigetto era stato confermato. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, perché la Corte d’appello avrebbe da un lato minimizzato il rilievo delle questioni sulla concessione demaniale e sulle garanzie richieste, dall’altro avrebbe poi fondato la risoluzione sul mancato rispetto dei termini e sul ritardo nel rilascio della concessione; 2) violazione degli artt. 1455, 1322 e 1218 c.c. e del principio di presupposizione, assumendosi che il contratto fosse integrato dalle regole sul demanio marittimo e che il rilascio della concessione fosse condizione presupposta e dipendente da un terzo, sicché il ritardo non sarebbe stato imputabile alla società finanziata; 3) violazione dell’art. 1, comma 6, d.l. 26/1995, sostenendosi che per il privilegio speciale a garanzia del mutuo agevolato non fosse necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione concedente e che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere giustificata la richiesta di tale autorizzazione e nel considerare inadempiente la beneficiaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello, letta nel suo complesso, non era affatto incomprensibile: alcune affermazioni sulla marginalità di singoli profili non escludevano che il giudice di merito avesse identificato un inadempimento rilevante nella mancata completa attivazione della società finanziata, nel ritardo rispetto ai termini della delibera e nella mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché sostanzialmente riproduttivo del primo e perché fondato su una ricostruzione fattuale alternativa, priva di adeguata autosufficienza e non supportata dalla puntuale indicazione della deduzione in appello della presupposizione e dell’integrazione del capitolato-standard. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ritenendo non spiegata la concreta pertinenza della norma invocata rispetto alla decisione impugnata e comunque non dedotta nei gradi di merito la specifica questione così formulata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile è stata ricondotta alla nullità della sentenza per difetto di motivazione nei limiti costituzionali e processuali.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve essere tale da consentire la comprensione del ragionamento decisorio; solo una radicale incomprensibilità integra il vizio denunciabile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    La Corte ha riqualificato il motivo secondo il suo effettivo contenuto, distinguendo fra violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 1455 c.c.

    La risoluzione per inadempimento richiede un inadempimento non di scarsa importanza; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse individuato un inadempimento rilevante.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato per sostenere l’integrazione del contratto con le norme sul demanio marittimo, ma la questione è stata ritenuta non adeguatamente devoluta e quindi inammissibile.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per contestare l’imputazione dell’inadempimento e la responsabilità della beneficiaria per il ritardo nel rilascio della concessione.

  • art. 1355 c.c.

    Citato nel ricorso in relazione alla rilevanza delle questioni sulle garanzie ai fini della risoluzione, ma non è stato accolto come parametro decisivo della decisione.

  • art. 1, comma 6, d.l. 26/1995

    Norma invocata per sostenere che il privilegio speciale sui beni finanziati fosse assistito da una procedura semplificata e non richiedesse l’autorizzazione ritenuta invece necessaria dalla sentenza impugnata.

  • art. 7 d.lgt. 367/1944

    Richiamato nel ricorso per descrivere il regime del privilegio speciale a tutela del credito derivante dal finanziamento agevolato.

  • art. 41 cod. nav.

    Richiamato solo dal ricorrente per sostenere che le formalità per il privilegio speciale non coincidessero con quelle previste per l’ipoteca sul demanio marittimo.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la concessione demaniale dipendesse da un terzo pubblico e che il ritardo non fosse imputabile alla società beneficiaria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2012

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2012

    Richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Quando un motivo di ricorso è rubricato in modo non coerente con il suo contenuto effettivo, il giudice di legittimità può riqualificarlo in base al principio iura novit curia, purché resti entro i limiti dell’art. 360 c.p.c.
  • Il vizio di motivazione censurabile in cassazione non si identifica con semplici incongruenze o passaggi contraddittori isolati: occorre una contraddittorietà radicale e ontologica tale da rendere incomprensibile il ragionamento decisorio nel suo complesso.
  • La valutazione del vizio motivazionale deve essere compiuta sul complessivo percorso argomentativo della sentenza, non mediante estrapolazioni selettive di singole frasi lette fuori contesto.
  • La risoluzione per inadempimento presuppone che il giudice di merito individui un inadempimento non di scarsa importanza, e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente comprensibile.
  • La deduzione di un’erronea applicazione del principio di presupposizione richiede che il relativo assetto sia stato specificamente allegato e devoluto nei precedenti gradi di giudizio, con indicazione puntuale delle basi contrattuali e fattuali su cui esso si fonda.
  • In cassazione non è consentito introdurre una ricostruzione fattuale alternativa a quella accolta dal giudice di merito, né supplire con documenti richiamati in modo generico a carenze di autosufficienza del motivo.
  • Un motivo che non spieghi con chiarezza la pertinenza della norma invocata rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieFinanziamentoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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