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Sentenza

Sentenza n. 847/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 898/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202209811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 898/2022, che aveva respinto in parte il ricorso contro l’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione e l’acquisizione gratuita di opere abusive e aree al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva impugnato l’atto con cui il Comune di Brindisi, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, aveva accertato l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, disponendo la trascrizione e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area catastalmente individuata. In primo grado aveva dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’impossibilità di adempiere a causa del sequestro penale degli immobili; l’inclusione nell’acquisizione di manufatti asseritamente legittimi e realizzati anteriormente al 1967; l’errata individuazione delle opere, delle aree di sedime e dell’ulteriore superficie acquisita; nonché l’insufficienza della motivazione. Il TAR aveva accolto il ricorso soltanto con riferimento alla porzione immobiliare diversa dai fabbricati oggetto dell’ordine di demolizione e dalle relative aree di sedime. In appello la proprietaria ha riproposto tali censure, sostenendo, in particolare, che la natura vincolata dell’acquisizione non escludesse la partecipazione procedimentale, che il sequestro penale impedisse l’imputazione soggettiva dell’inottemperanza, che la documentazione negoziale e peritale provasse l’anteriorità dei manufatti al 1967 e che l’atto acquisitivo fosse indeterminato e non adeguatamente motivato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 sia un atto dovuto e privo di discrezionalità, subordinato all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine per demolire; l’accertamento ha efficacia meramente dichiarativa dell’effetto acquisitivo già prodotto e, pertanto, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. Le contestazioni relative alla legittimità dell’ordine di demolizione, alla natura legittima di alcuni manufatti e alla sua asserita inefficacia erano inoltre tardive o inammissibili, perché riferite a un ordine ormai definitivo e non più riesaminabile in sede di impugnazione dell’atto acquisitivo. Il sequestro penale non costituisce causa di forza maggiore impeditiva dell’adempimento: il destinatario può chiedere il dissequestro temporaneo all’autorità giudiziaria; nel caso concreto, inoltre, gli immobili erano stati dissequestrati prima dell’adozione dell’atto acquisitivo. La prova dell’anteriorità dei manufatti al 1967 non è stata fornita con documentazione certa e univoca; la produzione documentale effettuata per la prima volta in appello è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a., non essendo stata dimostrata l’impossibilità di produrla in primo grado. Dichiarazioni del venditore, perizie generiche e dichiarazioni sostitutive non sono state ritenute sufficienti. Il Collegio ha anche osservato che, per i fabbricati rurali nel territorio comunale, l’obbligo di titolo edilizio derivava già dal regolamento edilizio comunale del 1964. Infine, l’atto acquisitivo è stato ritenuto sufficientemente determinato e motivato, poiché rinviava alla descrizione delle opere contenuta nell’ordinanza di demolizione e includeva una planimetria, parte integrante dell’atto, con l’individuazione dell’area acquisita. Le spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione; l’accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa e l’acquisizione costituisce attività dovuta e priva di discrezionalità, purché siano identificabili le opere e le aree interessate.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l’accertamento dell’inottemperanza e la conseguente acquisizione gratuita, trattandosi di attività vincolata e meramente ricognitiva.

  • art. 104 c.p.a.

    La produzione per la prima volta in appello di documenti nuovi è inammissibile se la parte non allega e dimostra l’impossibilità di produrli nel giudizio di primo grado.

  • art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dalla l. 6 agosto 1967, n. 765

    Il quadro normativo richiamato è rilevante per la necessità del titolo edilizio e per la verifica dell’abusività delle opere realizzate anteriormente al 1967.

  • art. 1 del regolamento edilizio del Comune di Brindisi approvato con deliberazione G.M. n. 29 del 6 luglio 1964

    Nei territori del Comune di Brindisi non possono essere eseguite senza autorizzazione del sindaco le seguenti opere...

    Il regolamento edilizio comunale rendeva necessario il titolo autorizzatorio per l’edificazione nel territorio comunale, comprese le zone rurali, già prima del 1967.

Massime di principio

  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 è un’attività vincolata e dovuta, subordinata all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e al decorso del termine assegnato; l’atto di accertamento ha natura meramente dichiarativa dell’effetto acquisitivo già verificatosi.
  • Per l’accertamento dell’inottemperanza e la conseguente acquisizione gratuita non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’amministrazione non dispone di margini di discrezionalità e l’atto è meramente ricognitivo.
  • Il sequestro penale dell’immobile non costituisce, di per sé, causa di forza maggiore che esoneri il destinatario dall’adempimento dell’ordine di demolizione: egli può chiedere all’autorità giudiziaria il temporaneo dissequestro, e deve comunque procedere alla demolizione quando il bene sia stato dissequestrato prima dell’acquisizione.
  • La prova dell’epoca di realizzazione di un manufatto, ai fini dell’esclusione dall’abusività, grava sul privato che la deduce e deve essere fornita mediante documentazione certa, univoca e oggettivamente verificabile; non sono sufficienti dichiarazioni sostitutive, dichiarazioni di terzi o attestazioni generiche.
  • L’atto di acquisizione può motivare per relationem mediante il richiamo a un ordine di demolizione specifico e conosciuto dall’interessato, purché l’atto acquisitivo e i suoi allegati consentano l’identificazione chiara delle opere abusive e delle aree trasferite.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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