Cassazione Civile, Ordinanza n. 23110/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dagli accordi collegati alla cessazione dell'attività di una società aerea e alla creazione della nuova compagine operativa. I ricorrenti sostenevano che, in base all'accordo quadro governativo del 14 settembre 2008 e all'accordo sindacale del 31 ottobre 2008, la società subentrante fosse obbligata ad assumere un numero minimo di piloti e che essi, avendo i requisiti previsti dagli accordi e rientrando nel numero di beneficiari, avessero un diritto soggettivo perfetto all'assunzione. La Corte d'appello aveva però ritenuto che la fattispecie fosse riconducibile a un contratto a favore di terzi e che, quindi, spettasse ai lavoratori allegare e provare non solo il possesso dei requisiti previsti dagli accordi, ma anche che, sulla base dei criteri di selezione, la scelta dovesse ricadere proprio su di loro mediante comparazione con gli altri lavoratori potenzialmente interessati. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, in sintesi: travisamento della domanda e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la pretesa non sarebbe stata quella di essere preferiti ad altri già assunti, ma di ottenere l'adempimento quantitativo dell'obbligo di assumere un numero minimo di piloti; violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di non contestazione, per avere la Corte ignorato fatti e documenti che, a loro dire, dimostravano il possesso dei requisiti e la collocazione utile nelle liste; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione degli accordi; omesso esame di fatti decisivi; omessa pronuncia su alcuni motivi di appello; e, infine, violazione dell'art. 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese. La società resistente, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale censurando la qualificazione della fattispecie come contratto a favore di terzo, ma solo per ottenere una correzione della motivazione a fronte di un dispositivo per lei favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dei lavoratori e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società subentrante. Ha confermato l'impostazione secondo cui l'accordo collettivo non attribuiva un diritto automatico all'assunzione solo in base al mancato raggiungimento del numero minimo di assunzioni, ma richiedeva che il singolo lavoratore dimostrasse, secondo i criteri pattizi, di essere quello concretamente destinatario della scelta. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondate le censure fondate su travisamento della domanda, violazione delle norme sulle prove e omesso esame, perché in realtà miravano a ottenere una diversa interpretazione degli accordi e una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività riservate al giudice di merito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse attuale della società integralmente vittoriosa a impugnare la sola motivazione. Le spese sono state regolate con compensazione parziale tra i ricorrenti principali e la società subentrante, e con condanna dei ricorrenti principali verso l'altra società resistente.
Norme richiamate
le censure di legittimità non possono essere usate per rimettere in discussione la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove del giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi ammesso.
il vizio di ultrapetizione/extrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato; non vi è violazione quando la domanda viene ricostruita sulla base degli atti e della diversa qualificazione giuridica dei fatti.
non è configurabile violazione per la mera diversa valutazione delle prove; la norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi.
la doglianza è inammissibile se mira solo a contestare l'apprezzamento della forza persuasiva delle prove da parte del giudice di merito.
l'interpretazione degli accordi collettivi e negoziali è attività riservata al giudice di merito; in cassazione non è censurabile se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici.
anche la lettura complessiva delle clausole è rimessa al giudice del merito, salvo l'errore nell'applicazione dei criteri ermeneutici.
richiamato per la qualificazione dell'accordo come contratto a favore di terzo, con conseguente necessità che il beneficiario dimostri di rientrare nei criteri di individuazione pattuiti.
la Corte richiama i precedenti conformi senza ripetere integralmente ulteriori aspetti già esaminati in altre decisioni.
la Cassazione può correggere autonomamente la motivazione in diritto della sentenza impugnata senza incidere sul dispositivo, quando il ricorso incidentale è proposto solo per ottenere la modifica della motivazione.
la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti e della società ricorrente in via incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Quando un accordo collettivo o negoziale prevede l'assunzione di una pluralità di beneficiari secondo criteri selettivi, il singolo che agisce per l'assunzione deve provare non solo il possesso dei requisiti previsti, ma anche che, applicando quei criteri, la scelta dovesse ricadere su di lui.
- La mancata realizzazione del numero complessivo di assunzioni promesse non determina, di per sé, il diritto all'assunzione di uno specifico lavoratore: occorre sempre verificare l'individuazione del beneficiario secondo i criteri pattizi.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice interpreta la domanda in base al contenuto sostanziale degli atti e decide sulla pretesa effettivamente dedotta, anche qualora utilizzi una diversa qualificazione giuridica del rapporto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di falsa applicazione di legge o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in richieste di nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'interpretazione del contratto.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, non su valutazioni complesse o su apprezzamenti rimessi al giudice di merito.
- Il ricorso incidentale è inammissibile se proposto da una parte integralmente vittoriosa al solo fine di ottenere una correzione della motivazione, senza un interesse attuale a incidere sul dispositivo.
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