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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33515/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia originaria riguardava il diritto del fallimento a ottenere l'indennità per i miglioramenti apportati a un appezzamento di terreno, dopo la risoluzione del contratto con cui il Comune aveva trasferito la proprietà del bene alla società poi fallita. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e condannato il Comune al pagamento di Euro 127.562,92. Il Comune aveva proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1150 c.c., sostenendo che l'indennizzo per i miglioramenti presuppone la presenza dei miglioramenti al momento della restituzione della cosa e che la domanda, pur proponibile nel giudizio di risoluzione del titolo, non poteva essere accolta se il possessore era ancora nel possesso del bene e non lo aveva restituito al proprietario. Dopo il rigetto del ricorso, il Comune ha proposto ricorso per revocazione, assumendo che la Corte di cassazione avesse deciso la causa come se riguardasse un'indennità spettante all'affittuario in un rapporto agrario disciplinato dalla legge n. 203/1982, mentre la lite atteneva invece all'indennità ex art. 1150 c.c. per miglioramenti conseguenti alla risoluzione di un contratto traslativo. La curatela ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso che vi fosse un errore di fatto revocatorio: nel precedente provvedimento la questione era stata correttamente individuata come denuncia di violazione dell'art. 1150 c.c.; il fatto che la Corte abbia poi deciso richiamando un principio elaborato in materia di indennità dell'affittuario agrario non integra errore percettivo, ma al più errore di giudizio, non deducibile con revocazione ex art. 391 c.p.c. In conseguenza, il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1150 c.c.

    La censura principale verteva sulla disciplina dell'indennità per i miglioramenti apportati dal possessore; la Corte richiama la norma come base del diritto azionato, ma nel giudizio di revocazione esclude che la pretesa di errore sia ravvisabile nel modo in cui la precedente decisione aveva qualificato la fattispecie.

  • art. 391 c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; non consente di censurare errori di giudizio o di diritto.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione o svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, sempre che il fatto non sia stato oggetto di dibattito e decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Quando ricorrono i presupposti processuali, deve darsi atto dell'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammissibile soltanto quando l'errore denunciato sia un vero errore di fatto, cioè una falsa percezione della realtà processuale, e non quando si contestino la qualificazione giuridica della fattispecie o la scelta del principio di diritto applicato.
  • Non integra errore revocatorio il fatto che la sentenza richiami un precedente giurisprudenziale non pienamente pertinente, se la controversia è stata comunque correttamente individuata nei suoi termini fattuali e nel suo petitum.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede il contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella emergente in modo incontestabile dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • La domanda di indennità per miglioramenti può essere proposta nel giudizio relativo alla cessazione del rapporto, ma la sua fondatezza dipende dalla disciplina sostanziale applicabile e non può essere confusa con una censura sul momento della restituzione se tale aspetto è stato già valutato in sede di merito o di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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