Sentenza n. 1174/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione al pagamento complessivo di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva riconosciuto, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di € 500,00, con condanna al pagamento complessivo di € 2.000,00. Il ricorrente ha dedotto la notificazione del titolo esecutivo al domicilio digitale del Ministero, il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto l'attivazione della Carta elettronica, l'accredito dell'importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell'amministrazione quale titolo esecutivo ed era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante attivazione della Carta elettronica e versamento su di essa dell'importo di € 2.000,00, esclusi ulteriori accessori, poiché tale importo non è qualificabile come voce retributiva. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione dell'eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica oggetto della sentenza da eseguire.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, concorre a rendere azionabile l'ottemperanza.
Disciplina la notificazione del titolo esecutivo; secondo il giudice, alla luce della modifica richiamata, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato la disciplina richiamata dell'art. 479 c.p.c., eliminando la necessità di apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
Il certificato prodotto in giudizio è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
È la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza e per i poteri del giudice nell'attuazione del giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione o di pagamento e l'amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- Ai fini dell'ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione quale titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando il giudicato impone l'erogazione di una somma mediante l'attivazione di un beneficio amministrativo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di attivare il beneficio e di accreditarvi l'importo dovuto entro un termine determinato, escludendo accessori non compresi nel titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per stanziare le somme, impegnare, liquidare, ordinare e pagare la spesa dovuta.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di pagamento; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie a renderne possibile l'attuazione.
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