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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23277/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta per i danni causati da infiltrazioni di umidità provenienti da un appartamento. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto la domanda e condannato la convenuta al risarcimento, alle spese di lite e al compenso del consulente tecnico. In appello, la convenuta aveva eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, sostenendo che, ai fini della competenza, andassero sommate al danno richiesto anche le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, ha dichiarato l'incompetenza per valore del giudice di primo grado, ha ritenuto che la causa eccedesse il valore della competenza del Giudice di Pace e, decidendo nel merito, ha confermato la condanna al risarcimento ex art. 2051 c.c., oltre a regolare le spese di ATP, di primo grado e di appello. La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. n. 37/2018, sostenendo che, nella liquidazione dei compensi in appello, il valore della controversia era stato erroneamente determinato includendo anche il danno, le spese di ATP e le spese liquidate nel grado di appello, mentre avrebbero dovuto rilevare solo le spese anteriori all'instaurazione del giudizio; conseguentemente, secondo la ricorrente, lo scaglione applicabile sarebbe dovuto essere quello più basso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente aveva essa stessa sostenuto, nei gradi di merito, che il valore della controversia dovesse includere anche le spese di ATP, e che il Tribunale aveva accolto proprio tale eccezione dichiarando l'incompetenza per valore del Giudice di Pace; tale statuizione di competenza non era stata impugnata ed era quindi coperta da giudicato, sicché la ricorrente non aveva interesse a contestare, in sede di liquidazione delle spese, un valore della causa inferiore a quello da lei stessa sostenuto. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e la condanna alle spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10 c.p.c.

    Per la determinazione del valore della causa rileva il cumulo delle domande nei limiti indicati dalla norma; il ricorso contestava l'applicazione di tale criterio alla liquidazione dei compensi e alla competenza per valore.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la regolazione delle spese, ma la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 7, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal Tribunale per individuare la competenza per valore del Giudice di Pace, risultata superata dal valore complessivo della controversia.

  • art. 2051 c.c.

    Norma applicata dal giudice di merito per affermare la responsabilità del proprietario/custode dell'appartamento da cui provenivano le infiltrazioni.

  • art. 696 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'accertamento tecnico preventivo, le cui spese sono state considerate nel valore della controversia dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio di liquidazione dei compensi professionali in appello in base al valore della controversia.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato come integrazione del D.M. n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti la determinazione del valore della controversia quando la parte ricorrente abbia in precedenza sostenuto e ottenuto la medesima qualificazione del valore ai fini della competenza, senza impugnare la relativa statuizione ormai passata in giudicato.
  • Ai fini della liquidazione delle spese o dei compensi parametrati al valore della causa, non è consentito rimettere in discussione un valore della controversia già cristallizzato da una statuizione di competenza non impugnata.
  • L'interesse ad impugnare difetta quando la censura mira a ottenere un valore della causa inferiore a quello che la parte stessa aveva invocato e che il giudice di merito ha accolto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliCompetenzaSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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