Cassazione Civile, Ordinanza n. 22005/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce dal recesso di uno dei partecipanti da uno studio associato di ingegneria e architettura costituito nel 2001. La lite riguardava la ripartizione degli utili in relazione al fatturato prodotto dallo studio. Un arbitro, nominato per definire la controversia, rigettò reciprocamente le domande delle parti con lodo del 26 novembre 2015. Il soccombente impugnò il lodo davanti al Tribunale, che ne dichiarò la nullità qualificandolo come irrituale e ritenendo che l'arbitro avesse abdicato alla funzione di amichevole compositore, svolgendo invece un procedimento formalizzato e senza adeguata ricostruzione tecnico-contabile. In appello, la Corte di Bologna riformò la decisione: qualificò il lodo come rituale in base alla concreta procedura seguita, ritenne applicabile l'art. 828 c.p.c. e dichiarò inammissibile l'impugnazione per tardività, osservando anche che, comunque, le ulteriori doglianze non avrebbero condotto all'annullamento perché il vizio dedotto non integrava incapacità o vizio del consenso dell'arbitro. In cassazione il ricorrente articolò quattro motivi: (1) violazione delle norme sull'arbitrato e dell'interpretazione contrattuale, sostenendo che la volontà delle parti fosse chiaramente per arbitrato irrituale e che la Corte d'appello avesse errato nel desumere la natura rituale dal solo modo di conduzione del procedimento; (2) violazione delle norme sull'arbitrato irrituale e sui doveri del mandatario, deducendo che l'arbitro aveva omesso la funzione di amichevole compositore, aveva trattato la causa come giudice formale e aveva così ecceduto il mandato o reso nullo il lodo; (3) violazione delle norme sull'arbitrato irrituale e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte escluso che l'adesione a una consulenza tecnica incompleta e il mancato espletamento di ulteriori indagini contabili integrassero errore di fatto, con conseguente mancata considerazione di risultanze istruttorie decisive; (4) nullità della sentenza o del procedimento per omesso rilievo degli errores in procedendo commessi dall'arbitro e per lesione del diritto di difesa. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, conta la natura dell'atto concretamente posto in essere dall'arbitro e della procedura seguita, non la sola clausola compromissoria; ha ritenuto quindi corretta la qualificazione del lodo come rituale e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta oltre il termine annuale ex art. 828 c.p.c.; ha inoltre dichiarato inammissibili gli altri motivi perché rivolti contro argomentazioni rese ad abundantiam sulla fase di merito, prive di incidenza sulla ratio decidendi, che era costituita dalla sola declaratoria di inammissibilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il regime impugnatorio del lodo va individuato sulla base della natura concretamente assunta dall'arbitrato e del procedimento effettivamente seguito. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché diretti contro considerazioni svolte dalla Corte d'appello solo ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità, dunque estranee alla ratio decidendi. La sentenza di appello, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo per tardività, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme sull'arbitrato per contestare la qualificazione del lodo e il regime impugnatorio
richiamato come norma sull'accordo compromissorio ai fini della qualificazione dell'arbitrato
la Corte osserva che si applica solo alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la sua entrata in vigore e non alla clausola del 2001; il lodo irrituale anteriore resta impugnabile solo per vizi negoziali
è il rimedio applicabile al lodo rituale e comporta il termine annuale di impugnazione, nel caso ritenuto decorso
richiamato nel passaggio in cui si afferma che, se il lodo è rituale, l'impugnazione va proposta davanti alla corte d'appello ai sensi delle norme sul lodo rituale
indicati come paradigma procedurale del procedimento rituale; la scelta di una procedura formalizzata è indice della natura rituale del lodo
richiamato dal ricorrente per sostenere l'interpretazione della clausola compromissoria secondo la comune intenzione delle parti
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità del lodo
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità parziale o radicale del lodo
richiamato dal ricorrente quale norma sui vizi del consenso, ipoteticamente applicabili all'arbitrato irrituale
richiamato dal ricorrente quale riferimento ai vizi del consenso rilevanti per l'annullabilità
richiamato dal ricorrente per sostenere l'eccesso o il difetto di mandato conferito agli arbitri
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'arbitro si era discostato dal mandato ricevuto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando il regime di impugnazione del lodo dipende dalla sua natura rituale o irrituale, il giudice deve accertare tale natura sulla base del contenuto concreto dell'atto arbitrale e del procedimento effettivamente seguito, non esclusivamente sulla base della clausola compromissoria o delle qualificazioni prospettate dalle parti.
- Se gli arbitri hanno operato secondo un modello procedimentale formalizzato riconducibile all'arbitrato rituale, l'impugnazione del lodo segue il relativo regime, anche se la clausola originaria prevedeva un arbitrato irrituale; in tal caso opera il termine di decadenza previsto per l'impugnazione del lodo rituale.
- Le censure rivolte contro argomentazioni sviluppate dal giudice solo ad abundantiam non investono la ratio decidendi e sono quindi inammissibili, poiché la parte soccombente deve impugnare soltanto il fondamento effettivo della decisione.
- Nel lodo irrituale anteriore all'art. 808-ter c.p.c., i vizi deducibili restano quelli propri della manifestazione negoziale o dell'eventuale superamento del mandato, non essendo configurabile un sindacato generalizzato sugli errores in procedendo secondo il modello dell'impugnazione del lodo rituale.
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