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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38076/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, per quanto qui rileva, la decisione di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato contestato e lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 95, in relazione all'art. 79, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, relativo al patrocinio a spese dello Stato. Con un solo motivo deduceva, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 47, comma 3, c.p., sostenendo in sostanza che vi fosse un errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio e che tale errore escludesse l'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione rilevava però che la censura riproponeva doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logica, congrua e corretta in diritto.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma incriminatrice in materia di patrocinio a spese dello Stato; l'errore sulla nozione di reddito rilevante per il beneficio non esclude di per sé il dolo, poiché la disciplina richiamata dall'art. 76 del decreto è parte del precetto penale.

  • art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma richiamata in relazione al fatto contestato, quale disposizione del sistema del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 47, comma 3, c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'errore sulla nozione di reddito; la Corte esclude che nel caso assuma rilievo esimente dell'elemento soggettivo.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Norma sul ricorso per cassazione dedotta come parametro di legittimità per lamentare inosservanza o erronea applicazione di legge.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Disposizione espressamente richiamata dalla norma incriminatrice; perciò l'errore sulla sua applicazione non integra errore su legge extrapenale idoneo a escludere il dolo.

Massime di principio

  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito rilevante per l'ammissione al beneficio non esclude automaticamente l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, quando la disciplina rilevante è espressamente richiamata dalla norma incriminatrice.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario censurare specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle tesi difensive non è sufficiente.
  • L'errore sulle fonti di reddito da indicare nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato, se riferito a una disciplina richiamata dalla norma incriminatrice, non ha di per sé efficacia scriminante o escludente del dolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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