Sentenza del 08/06/2023 n. 16257 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso delle ritenute operate nel 2015 da H. L. Spa a titolo dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 D.L. 31/05/2010, n. 78 su bonus eccedenti la parte fissa percepiti quale amministratore delegato. Denunciava: (i) l'assenza del requisito soggettivo perché la società non appartiene al "settore finanziario"; (ii) l'assenza del requisito oggettivo perché la parte variabile non eccedeva il triplo della parte fissa; sollevava inoltre profili di preteso "giudicato esterno".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di "giudicato esterno"; ha affermato che la nozione di "settore finanziario" nell'art. 33 va intesa in senso socio-economico e ampio, ricomprendendo anche soggetti non necessariamente vigilati dalla Banca d'Italia (es. società di consulenza finanziaria) quando la loro attività può avere potenziali effetti distorsivi sulla stabilità finanziaria; ha inoltre stabilito che, per i compensi erogati dal 17 luglio 2011, l'art. 33, comma 2-bis, ha modificato la base imponibile: l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione e non è più necessario che la variabile ecceda il triplo della parte fissa. Pertanto la sentenza d'appello (accoglimento dell'Agenzia) è confermata. Il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33
In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 ... sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... ".
La Corte interpreta la norma come finalizzata a prevenire effetti economici potenzialmente distorsivi prodotti da forme di retribuzione variabile e sceglie una nozione ampia di "settore finanziario" di matrice socio-economica, non limitata ai soli intermediari vigilati.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-bis (convertito L. 15 luglio 2011, n. 111)
Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.
La Corte ritiene che il comma 2-bis abbia inciso sulla base imponibile per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011: l'addizionale si applica sull'eccedenza rispetto alla parte fissa, senza richiedere l'ulteriore condizione del superamento del triplo.
Corte Costituzionale, sent. n. 201 del 17 luglio 2014
La categoria dei soggetti passivi incisi dal prelievo addizionale riguarda coloro che "in ragione del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale ... sono in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria".
La Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale della disposizione e sottolineato la finalità preventiva; ciò supporta un'interpretazione funzionale e ampia del concetto di "settore finanziario".
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), art. 106
Richiamato dalle parti come possibile termine di riferimento formale per la nozione di "settore finanziario", ma la Corte osserva che l'art. 33 non rinvia all'art. 106 e non va automaticamente identificato con la nozione T.U.B.; il richiamo al T.U.B. può essere solo un elemento indicativo non vincolante.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 162-bis
Norma richiamata nelle difese relative alla qualificazione fiscale degli "intermediari finanziari"; la Corte segnala che definizioni formali di altri ambiti fiscali o regolamentari non vincolano l'interpretazione dell'art. 33.
Massime di principio
- La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 D.L. 78/2010 va interpretata in senso ampio e funzionale: rientrano anche operatori (es. società di consulenza finanziaria) che, pur non essendo intermediari vigilati, operano sulla scena finanziaria e possono generare effetti distorsivi mediante retribuzioni variabili.
- Per i compensi erogati dal 17/07/2011 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 98/2011), la base imponibile dell'addizionale del 10% è l'ammontare dei compensi che eccede la parte fissa della retribuzione; non è più richiesto il requisito aggiuntivo che la variabile ecceda il triplo della parte fissa.
- Il requisito soggettivo (essere dirigente in imprese operanti nel "settore finanziario" inteso funzionalmente) e quello oggettivo (essere compensi sotto forma di bonus/stock options) restano presupposti necessari dell'imposizione; ma, dopo la novella, la determinazione della base è diversa.
- La formazione di giudicato su mere interpretazioni giuridiche non vincola altri giudici: pronunce di merito su interpretazione della norma, se non ancorate a identici fatti e parti, non producono efficacia di giudicato esterno automaticamente opponibile.
- Nelle controversie simili è cruciale verificare la data di corresponsione dei compensi (prima o dopo 17/07/2011) e l'effettiva qualificazione dell'attività della società (attività finanziaria diretta vs. attività che incide sulla scena finanziaria), nonché documentare il nesso funzionale tra ruolo/attività e potenziale impatto sulla stabilità finanziaria.
- Sul piano strategico, se l'impresa fornisce consulenze o servizi finanziari o è parte attiva nel mercato finanziario, l'Amministrazione potrà legittimamente includerla nel perimetro impositivo; per resistere con efficacia è necessario provare che l'attività non abbia attitudine a produrre gli "effetti economici potenzialmente distorsivi" richiamati dalla ratio normativa.
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