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Sentenza

Sentenza del 08/06/2023 n. 16348 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione maggior redditi riferiti ad operazioni ritenute nell'ambito di una frode carosello. I punti principali del ricorso erano: 1) contestazione della esclusione della deducibilità dei costi in applicazione dell'art. 8 D.L. n.16/2012 (operazioni soggettivamente/oggettivamente inesistenti); 2) mancata valutazione della buona fede e del ruolo reale della società (contestazione della qualificazione di "società cartiera"); 3) erronea ripartizione dell'onere della prova; 4) vizio nella proroga dei termini di accertamento (raddoppio) e sua illegittima applicazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del merito abbia correttamente accertato, sulla base di plurimi elementi indiziari (assenza di strutture e magazzini, sede non operativa, rapporti ricorrenti con società con medesimo assetto proprietario, commistione di soggetti, mancati versamenti d'imposta, spedizioni non riconducibili alla ricorrente), la natura di "società cartiera" e l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Per tale motivo non era applicabile la disciplina favorevole invocata dalla ricorrente (art. 8, comma 1/2 D.L. 16/2012 per gli acquisti effettivamente compiuti). Inoltre la Corte ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini per la presenza di seri indizi di reato che facevano sorgere l'obbligo di denuncia penale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8

    Distinzione tra operazioni soggettivamente inesistenti (fatture emesse da soggetto diverso dal reale fornitore ma operazioni effettive) e operazioni oggettivamente inesistenti (operazioni non effettivamente avvenute). Il comma 1 esclude la deducibilità dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti ma non necessariamente per quelle soggettivamente inesistenti; il comma 2 disciplina la non concorrenza alla base imponibile dei componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente sostenute, con onere probatorio a carico del contribuente.

  • L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis

    richiamata nella versione introdotta dal D.L. n.16/2012

    Richiamata per chiarire che, anche in presenza di fatture emesse da soggetto diverso dall'effettivo venditore, la deducibilità può sussistere se l'operazione è soggettivamente inesistente ma i beni sono stati effettivamente acquistati e commercializzati; non basta la consapevolezza dell'acquirente perché venga esclusa la deducibilità.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia per reati fiscali; la Corte interpreta il raddoppio come applicabile quando sussistono seri indizi di reato che astrattamente fanno sorgere l'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, ma il giudice tributario deve controllare l'assenza di uso pretestuoso della proroga.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37

    Modifica richiamata in tema di raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati fiscali perseguibili d'ufficio; la Corte conferma l'interpretazione consolidata sull'astratta sussistenza dell'obbligo di denuncia quale presupposto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4

    Richiamato per sottolineare i limiti probatori nel giudizio tributario e la possibilità di valutare presunzioni non vincolate dall'esito del processo penale.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra operazioni soggettivamente inesistenti (operazioni materialmente avvenute ma fatturate da soggetto diverso) e operazioni oggettivamente inesistenti (operazioni mai avvenute): la deducibilità dei costi è possibile nel primo caso se emerge l'effettività dell'operazione; è esclusa nel secondo caso.
  • Se l'Amministrazione dimostra, anche con presunzioni gravi e concordanti, che la società è una "cartiera" (assenza di sede/strutture operative, rapporti ricorrenti con stessi soggetti, commistione di ruoli, spedizioni materialmente non riconducibili) il giudice può qualificare le operazioni come oggettivamente inesistenti e negare la deducibilità.
  • L'onere di provare la reale effettività delle operazioni (e, se invocata la non concorrenza dei ricavi correlati, di dimostrare che anche i ricavi siano fittizi) grava sul contribuente.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento per reati fiscali si applica quando sussistono seri indizi tali da far nascere l'obbligo di denuncia: non è necessario che la denuncia o l'azione penale siano effettivamente iniziate, ma il giudice tributario deve vigilare contro un uso pretestuoso della proroga.
  • La presenza di sentenze penali favorevoli a terzi non è automaticamente idonea a rimettere in discussione gli accertamenti tributari: il giudizio tributario mantiene specifiche regole probatorie e non è vincolato dal giudicato penale sui fatti ai fini di diritto tributario.
  • In fase difensiva il contribuente deve fornire elementi specifici, documentali e puntuali (prove di logistica, movimentazioni, pagamenti, autonomia patrimoniale e gestionale) per contrastare l'accertamento basato su presunzioni di frode carosello.

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