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Sentenza

Sentenza del 08/06/2023 n. 457 - Corte di Giustizia UE

Unione doganale - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell'Unione - Quantitativo eccedente di merci scoperto dopo la concessione dello svincolo delle merci - Articolo 173 - Modifica di una dichiarazione in dogana - Merci diverse da quelle che costituivano originariamente oggetto della dichiarazione da modificare - Articolo 174 - Invalidamento di una dichiarazione in dogana - Articolo 42 - Sanzioni inflitte dalle autorità doganali competenti - Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ZZE aveva importato 10.000 circuiti integrati ma nella dichiarazione doganale presentata risultavano solo 5.000; dopo lo svincolo ha comunicato la differenza. L'autorità doganale ha contestato la sottrazione al controllo doganale del quantitativo eccedente e ha inflitto sanzioni pecuniarie e l'obbligo di pagamento del valore in dogana maggiorato dei dazi.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che gli articoli 173 e 174 del Codice doganale dell'Unione non consentono di correggere, mediante modifica o invalidamento della dichiarazione dopo lo svincolo, la mancata indicazione di un quantitativo eccedente di merci (salvo i casi espressamente previsti dalla Commissione tramite atti delegati). Il dichiarante è comunque tenuto a presentare una nuova dichiarazione per il quantitativo eccedente; le autorità nazionali possono applicare sanzioni ai sensi dell'art. 42, ma devono tener conto di tutti gli elementi pertinenti, inclusa la buona fede del dichiarante, per garantire che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell'Unione, art.173

    La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale

    Corte: la locuzione include anche un quantitativo eccedente; quindi non è ammessa una modifica che introduca merci (o quantità) non previste nella dichiarazione iniziale, nemmeno dopo lo svincolo (salvo quanto previsto dal par.3 nei limiti indicati).

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell'Unione, art.174

    Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana già accettata quando: ... Tuttavia, salvo che sia altrimenti disposto, una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione in dogana non può più essere invalidata.

    Corte: l'invalidamento dopo lo svincolo non è in linea di principio possibile, salvo i casi specificamente individuati dalla Commissione tramite atti delegati (es. Reg. delegato 2015/2446 art.148).

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell'Unione, art.42

    Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    Corte: gli Stati membri possono applicare sanzioni nazionali per violazioni doganali (anche in caso di dichiarazione tardiva per quantitativo eccedente) ma devono rispettare i principi del diritto UE, in particolare proporzionalità e valutare elementi come la buona fede.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell'Unione, art.139, par.1

    Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato.

    Corte: conferma l'obbligo di presentazione e che il dichiarante resta tenuto a dichiarare quantità effettive; non esonera dall'obbligo di dichiarare l'eccedenza.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell'Unione, art.158, par.1

    Tutte le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale ... sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.

    Corte: rafforza l'obbligo di dichiarare tutte le merci destinate a regime doganale; la dichiarazione tardiva per eccedenza non elimina la responsabilità per la mancata dichiarazione iniziale.

  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446, art.148

    Quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate invece di altre merci ... la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci, su domanda motivata del dichiarante, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (...)

    Corte: solo i casi specificamente elencati in questo articolo consentono l'invalidamento dopo lo svincolo; le circostanze del caso di specie non rientravano (salvo verifica nazionale).

  • Codice doganale rumeno - Legea nr. 86/2006, art.100

    L'autorità doganale ha il diritto di modificare, d'ufficio o su richiesta del dichiarante, entro cinque anni dallo svincolo, la dichiarazione in dogana.

    Norma nazionale che prevedeva procedure di regolarizzazione a posteriori; la Corte ha comunque richiamato che l'applicazione di sanzioni nazionali deve rispettare i limiti del diritto UE.

  • Regolamento applicativo rumeno, artt.653-655

    La sottrazione al controllo doganale ... costituisce un illecito amministrativo punibile con sanzione pecuniaria ... se le merci non possono più essere identificate, l'autore ... paghi la somma corrispondente al valore in dogana ...

    Esempio nazionale di sanzioni e misure sostitutive (valore in dogana per merci non identificabili); Corte: tali misure sono compatibili purché rispettino proporzionalità e considerazione della buona fede.

Massime di principio

  • Non è possibile modificare una dichiarazione doganale accettata per aggiungere un quantitativo eccedente rispetto a quello inizialmente dichiarato (art.173 interpretato in senso restrittivo).
  • L'invalidamento di una dichiarazione dopo lo svincolo è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla Commissione mediante atti delegati (art.174 e art.175; es. Reg. delegato 2015/2446 art.148).
  • Se dopo lo svincolo emerge una quantità eccedente, il dichiarante è tenuto a presentare una nuova dichiarazione per l'eccedenza (art.139, art.158).
  • Le autorità nazionali possono applicare sanzioni per la mancata o tardiva dichiarazione dell'eccedenza, ma devono valutare tutti gli elementi concreti (inclusa la buona fede) e rispettare i principi UE di proporzionalità ed efficacia (art.42).
  • In pratica: informare l'autorità doganale appena si scopre l'errore, collaborare e presentare immediatamente la dichiarazione integrativa; la tempestività e la cooperazione possono influire sulla qualificazione dell'infrazione e sull'entità della sanzione.
  • Se le merci non sono più identificabili o sono state sottratte al controllo, le autorità possono ricorrere a misure sostitutive (es. pagamento del valore in dogana) e a sanzioni amministrative/penali secondo la normativa nazionale, sempre nei limiti del diritto UE.
  • Per minimizzare rischi: mantenere documentazione completa, notificare tempestivamente le autorità, richiedere istruzioni formali e, se opportuno, chiedere assistenza legale prima di movimentare merci sospette.

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