Sentenza del 08/06/2023 n. 420 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Misure cautelari - contribuente società di capitali - fallimento - avvisi di accertamento definitivi - iscrizione di ipoteca a carico del legale rappresentante - presupposti - mancanza di preventiva notifica degli avvisi di accertamento o di altri atti di contestazione di responsabilità al legale rappresentante - illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per complessivi € 1.683.521,11 derivante da tre avvisi di accertamento (anni d'imposta 2013, 2014, 2015) notificati alla società G S.r.l. e al curatore fallimentare. Il ricorrente contestava che gli avvisi di accertamento non erano mai stati notificati direttamente a lui e che non esistevano atti preventivi o altri provvedimenti contenenti la specifica contestazione di responsabilità personale a suo carico; pertanto sosteneva la violazione del diritto di difesa e l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sui suoi beni
La decisione
La CTP ha accolto il ricorso ritenendo illegittima l'iscrizione ipotecaria in mancanza di atti notificati al legale rappresentante che contestassero la sua responsabilità personale. In appello la Corte ha confermato la decisione di primo grado: l'assenza di atti impositivi e motivati notificati al Sig. G. M. esclude la legittimità dell'azione cautelare sui suoi beni; la qualità di definitivi degli avvisi notificati alla fallita non legittima la misura cautelare nei confronti del rappresentante non notificato. La Corte ha altresì rilevato che l'amministrazione avrebbe dovuto soddisfarsi mediante insinuazione al passivo fallimentare nel rispetto della par condicio creditorum. Appello rigettato, spese compensate
Norme richiamate
Disciplina le modalità di iscrizione di ipoteca da parte dell'amministrazione finanziaria; la Corte interpreta che l'iscrizione ipotecaria sui beni del rappresentante richiede la regolare contestazione della responsabilità personale mediante atti notificati al medesimo
Prevede le misure cautelari per il recupero dei tributi; richiede che gli atti presupposti e la motivazione della pretesa siano rivolti correttamente al soggetto su cui si vuole agire personalmente
Cass. ord. n. 15377/2020
Giurisprudenza che stabilisce che la responsabilità personale dell'amministratore va accertata dall'ufficio con atto motivato e notificato al medesimo; la Corte di merito si è richiamata a questo principio per escludere l'ammissibilità dell'ipoteca in assenza di tale atto
Massime di principio
- La mera definitività di avvisi di accertamento emessi verso una società in fallimento (per mancata impugnazione del curatore) non autorizza automaticamente l'iscrizione di ipoteca sui beni del legale rappresentante se a quest'ultimo non sono stati notificati atti che lo contestino personalmente
- Per agire patrimonialmente contro il rappresentante occorre un atto motivato e specifico di contestazione della sua responsabilità personale, notificato al rappresentante stesso
- Se gli accertamenti restano impugnabili o non sono stati notificati al rappresentante, l'amministrazione deve soddisfarsi attraverso l'insinuazione al passivo fallimentare, rispettando la par condicio creditorum
- L'amministrazione non può pretendere che sia il contribuente a ricercare o impugnare atti prodromici non a lui noti: è necessario che l'ufficio notifichi gli atti rilevanti al soggetto nei cui confronti intende agire
- La responsabilità personale dell'amministratore ha natura civilistica e va previamente e formalmente accertata dall'amministrazione prima di misure cautelari sui suoi beni
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