Cassazione Civile, Ordinanza n. 07490/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dirigente medico aveva chiesto di essere trattenuto in servizio oltre il compimento del 65° anno di età per poter raggiungere l'anzianità contributiva massima che, secondo la sua tesi, doveva consentirgli di restare in servizio fino a 42 anni e 10 mesi di contribuzione, quindi fino al 70° anno. L'azienda sanitaria aveva invece disposto il collocamento a riposo dal 1° dicembre 2017 per raggiunti limiti di età. In appello la domanda era stata respinta sul rilievo che la disciplina speciale dei dirigenti medici non riconosce un diritto potestativo alla permanenza sino al massimo contributivo invocato, e che le riforme pensionistiche successive non avevano inciso sul limite ordinamentale di età lavorativa. Con il ricorso per cassazione il dirigente denunciava la violazione delle norme sul collocamento a riposo dei dirigenti medici e della disciplina pensionistica generale, sostenendo: che il limite dei 40 anni di servizio effettivo previsto dalla normativa speciale era stato superato dalla riforma Fornero; che la circolare ministeriale non poteva modificare la legge; che le pronunce costituzionali invocate imponevano una lettura diversa; e che vi era disparità di trattamento rispetto ad altro dirigente medico cui era stato consentito di oltrepassare i 65 anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti i motivi di ricorso. Ha distinto il limite massimo di età lavorativa dal diverso requisito anagrafico per la pensione, affermando che la riforma pensionistica del 2011 non ha modificato il limite ordinamentale di 65 anni per la permanenza in servizio nel pubblico impiego. Ha poi interpretato l'art. 15-nonies d.lgs. n. 502/1992 nel senso che per i dirigenti medici è possibile la permanenza oltre i 65 anni solo per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo e comunque entro il 70° anno, ma non esiste un diritto generale e incondizionato a rimanere in servizio fino alla massima anzianità contributiva oggi prevista dalla disciplina pensionistica generale. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il dirigente aveva già maturato i requisiti pensionistici e i 40 anni di servizio effettivo alla data del 1° dicembre 2017, con conseguente insussistenza del diritto alla protrazione del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15-nonies d.lgs. n. 502/1992
Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti
La norma fissa un limite ordinamentale di età a 65 anni, consentendo la permanenza oltre tale soglia solo per il conseguimento dei 40 anni di servizio effettivo e nei limiti ulteriori previsti; non attribuisce un diritto assoluto a permanere fino alla più elevata anzianità contributiva derivante dalla disciplina pensionistica generale.
Ha modificato il regime speciale dei dirigenti medici, ma non nel senso di sostituire il limite di età lavorativa con i nuovi requisiti pensionistici generali.
Richiamato come parte del combinato disposto scrutinato dalla Corte costituzionale in relazione al trattenimento in servizio per raggiungere il minimo pensionistico.
art. 24 d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011
La riforma ha inciso sulla disciplina pensionistica, elevando i requisiti per la pensione di vecchiaia, ma non ha modificato il limite di età lavorativa del pubblico impiego.
art. 2, comma 5, d.l. n. 101/2013 conv. in l. n. 125/2013
È richiamato come norma di interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 201/2011, nel senso che il superamento del limite anagrafico serve solo a consentire il perfezionamento della prima decorrenza utile della pensione quando non immediata.
art. 72, comma 11, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008
Consente il recesso anticipato in presenza dei presupposti di legge; è norma distinta da quella che fissa il limite massimo di permanenza in servizio e non incide sul caso del dirigente di struttura complessa nel modo prospettato dal ricorrente.
È il parametro generale che fissa a 65 anni il limite massimo dell'età lavorativa dei dipendenti statali, salvo eccezioni.
art. 53 d.P.R. n. 761/1979
Richiamato come ulteriore base normativa del limite ordinamentale per il personale sanitario.
Richiamato come disciplina analoga per i dipendenti degli enti pubblici.
Corte cost. n. 33/2013
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina previgente nella parte in cui non consentiva al personale che non avesse ancora maturato il minimo pensionistico di rimanere in servizio fino a conseguirlo e comunque non oltre il 70° anno; la Corte di cassazione precisa però che tale principio non si applica quando il requisito pensionistico sia già stato raggiunto.
Corte cost. n. 111/2017
Richiamata dal ricorrente, ma ritenuta non pertinente al caso concreto per le ragioni appena indicate.
Cass. n. 14267/2022
Utilizzata per ribadire la distinzione tra età lavorativa massima e età pensionabile.
Cass. n. 16354/2017
Richiamata per affermare la compatibilità tra la disciplina del limite massimo di permanenza in servizio e il recesso anticipato nei casi previsti dalla legge.
Cass. n. 23153/2020
Richiamata per il principio di non incompatibilità tra art. 15-nonies e art. 72, comma 11, nei limiti in cui quest'ultimo operi rispetto al dirigente responsabile di struttura non complessa.
Cass. n. 11008/2020
Richiamata per ribadire che il limite di 65 anni resta fermo anche per i responsabili di struttura complessa, senza eccezioni derivanti dalla disciplina invocata.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego va distinta la nozione di età lavorativa massima da quella di età pensionabile: la prima attiene al rapporto di lavoro e la seconda al rapporto previdenziale, senza automatica interferenza tra le due discipline.
- La riforma pensionistica che innalza i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata non modifica di per sé il limite ordinamentale di permanenza in servizio fissato per i dipendenti pubblici, salvo diversa previsione espressa.
- Per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale il limite di collocamento a riposo resta il compimento dei 65 anni; la permanenza oltre tale età è ammessa solo nei limiti e per le finalità espressamente previste dalla legge, non come diritto incondizionato a rimanere sino al massimo contributivo generale.
- Le pronunce costituzionali sul trattenimento in servizio operano quando il dipendente non abbia ancora maturato il minimo pensionistico e chieda di restare in servizio per conseguirlo; esse non fondano un diritto alla prosecuzione del rapporto quando i requisiti pensionistici siano già maturati.
- In sede di legittimità non è rivalutabile l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la maturazione dei requisiti di servizio o pensionistici, né può essere utilmente dedotta una disparità di trattamento fondata su situazioni concrete non scrutinabili in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07419/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07427/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07449/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07454/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07462/2024 del 20/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →