Sentenza del 16/04/2024 n. 10310 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Ha contestato che la C.t.r., in relazione agli accertamenti per gli anni 2007 e 2008, abbia ritenuto insufficiente la prova dei saldi bancari posseduti nel 2005 e 2006, chiedendo anche di dimostrare la persistenza delle somme e la loro correlazione con le spese accertate. Ha sostenuto che la disponibilità di redditi esenti accumulati negli anni precedenti fosse sufficiente a giustificare le spese, senza dover provare la destinazione puntuale delle somme; in particolare, ha affermato che il prezzo dell’immobile di Eboli era stato pagato con bonifici da un conto contenente quelle risorse e mediante l’accollo di un mutuo accreditato sullo stesso conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nell’accertamento sintetico, la presunzione riguarda la spesa sostenuta e che il contribuente può provare la provenienza non reddituale delle risorse, ma deve documentarne entità e durata del possesso, fornendo elementi oggettivi che rendano plausibile la loro riferibilità alle spese contestate. Non è necessaria la prova rigorosa che quelle somme siano state effettivamente impiegate proprio per ciascun acquisto, ma la sola attestazione di saldi bancari nel 2005 e 2006 non dimostrava che le risorse fossero ancora disponibili negli anni accertati né che potessero aver finanziato le spese. La contestazione sull’idoneità concreta degli estratti conto è stata inoltre ritenuta attinente alla valutazione delle prove di merito, non riesaminabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Il testo non indica il giudice e l’esito del grado di merito da cui proveniva la decisione impugnata.
Norme richiamate
Art. 38, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tal senso va letto lo specifico riferimento, di cui all' art. 38 , sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 , alla prova (risultante da "idonea documentazione") della "entità" di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso; previsione, questa, che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico.
La prova contraria può riguardare risorse non reddituali o comunque non imponibili, ma deve documentarne l’ammontare e la durata della disponibilità. Questi elementi devono consentire di collegare plausibilmente le risorse alla capacità di sostenere le spese, senza imporre necessariamente la prova dell’impiego puntuale delle somme per ciascun acquisto.
Art. 2, comma 1, d.m. 10 settembre 1992
Pertanto, anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiore capacità contributiva deriva, non dalla titolarità del nuovo bene, ma piuttosto dall'esborso effettuato, come confermato dall' art. 2 , comma 1, d.m. 10 settembre 1992 , ai sensi del quale i beni e servizi rilevanti si considerano nella disponibilità della persona fisica che, a qualsiasi titolo o anche di fatto, utilizza, o fa utilizzare, i beni, o riceve, o fa ricevere, i servizi, ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.
Ai fini dell’accertamento sintetico, rileva chi utilizza il bene o sopporta, in tutto o in parte, il costo. Per gli incrementi patrimoniali la presunzione di maggiore capacità contributiva è collegata all’esborso sostenuto, non alla mera titolarità del bene.
Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti.
Il giudice di merito non è tenuto a discutere singolarmente ogni prova o argomento, purché esponga in modo conciso e coerente gli elementi essenziali sui quali fonda la decisione.
Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti.
La valutazione dell’attendibilità e della rilevanza delle prove compete al giudice di merito; la cassazione non può sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella motivatamente adottata.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, salvo che il pagamento non sia dovuto.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico basato su spese o incrementi patrimoniali, la presunzione riguarda l’esborso sostenuto: la sola titolarità del bene non è il fatto decisivo.
- Per contrastare la presunzione, non basta provare che in anni precedenti esisteva una disponibilità finanziaria. Occorre documentare l’entità delle risorse e la durata del loro possesso, così da dimostrare che erano disponibili nel periodo rilevante e potevano ragionevolmente sostenere le spese contestate.
- Non è indispensabile dimostrare che ogni singola somma sia stata effettivamente destinata a uno specifico acquisto; la prova documentale deve però offrire elementi oggettivi che rendano plausibile tale riferibilità ed escludano che le risorse siano state assorbite da finalità diverse.
- Gli estratti conto possono costituire prova, ma il semplice transito di somme o un saldo riferito ad anni lontani dall’accertamento può non dimostrare la continuità della disponibilità finanziaria.
- In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del contenuto e della forza dimostrativa degli estratti conto: salvo vizi rilevanti della decisione, l’apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito.
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