Cassazione Penale, Sentenza n. 4024/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la continuazione tra tre condanne definitive (due per furto ex art. 624 c.p. del 1993 e 1994; una per stupefacenti ex art. 73 DPR 309/90 del 1995). Il GIP aveva riconosciuto la continuazione, rideterminato la pena complessiva in 9 mesi e una multa e aveva revocato la sospensione condizionale delle pene concessa con le sentenze n. 1) (1993) e n. 3) (1995). Il ricorso denunciava: 1) mancata chiarezza sull'applicazione della riduzione per i riti speciali ai reati satellite (vizi di legge e motivazione); 2) illegittima revoca della sospensione della sentenza n. 1), sostenendo che tale beneficio era già stato revocato o che la pena era espiata per effetto di un provvedimento di cumulo; 3) illegittima revoca della sospensione della sentenza n. 3), per mancata verifica delle cause ostative al momento della concessione e per estinzione della pena per decorso del quinquennio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (ritenendo chiaro dal provvedimento l'applicazione della riduzione per i riti speciali). Ha invece accolto il ricorso limitatamente alla revoca della sospensione condizionale delle pene: ha annullato l'ordinanza nella parte in cui revocava le sospensioni e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa persona, per nuova valutazione sul mantenimento o revoca del beneficio alla luce del principio che la sospensione non si revoca automaticamente quando si riconosce la continuazione, ma il giudice deve apprezzare se estenderla alla pena unitaria ovvero revocarla per venir meno dei presupposti. Inoltre la sospensione concessa con la sentenza del 1995 non poteva essere revocata in applicazione retroattiva della modifica introdotta dalla legge 26/3/2001 n.128. Nel resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta in sede esecutiva di applicazione della disciplina della continuazione; la Corte ne conferma l'applicabilità e la necessità di valutare l'effetto sulla determinazione della pena.
Delitto di cui erano qualificati due dei fatti; citato per indicare la natura delle condanne con cui si chiedeva la continuazione.
Norma in materia di stupefacenti applicata al terzo fatto; rilevante per la natura e severità della pena considerata nel cumulo.
Prevede la revoca della sospensione condizionale se sussistono determinate condizioni (p.es. compimento di altro delitto); la Corte chiarisce che la revoca non opera automaticamente quando si dichiara la continuazione, ma richiede valutazione del giudice.
Regola i requisiti per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che la revoca non può essere disposta con efficacia retroattiva rispetto a istituti introdotti successivamente all'irretrattabilità della sentenza.
Riferito nella doglianza sulla quantificazione degli aumenti per i reati satellite; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della riduzione per i riti speciali.
legge 26/3/2001 n. 128 (introduzione art.164, comma 4 c.p.)
Introduzione di disciplina processuale che consente la revoca della sospensione illegittimamente concessa; la Corte ha affermato che tale disposizione non può essere applicata retroattivamente alle sospensioni divenute irrevocabili prima della sua entrata in vigore.
artt. 163, 663, 666, 674 cod. proc. pen.
Norme menzionate nella censura difensiva in relazione a cumulo, esecuzione e impugnazioni; la Corte ha considerato le questioni processuali ma ha annullato solo la parte relativa alla revoca della sospensione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non comporta automaticamente la revoca della sospensione condizionale già concessa: il giudice deve valutare se estendere il beneficio alla pena unitaria o revocarlo per sopravvenuti impedimenti
- La revoca della sospensione condizionale fondata su norme introdotte successivamente non può operare con efficacia retroattiva se la sospensione era già divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della nuova norma
- L'avvenuta espiazione di una delle pene confluite non elimina l'interesse dell'imputato a ottenere la dichiarazione di continuazione, che può avere effetti su recidiva, abitualità e imputazione di eventuale pena già scontata
- Nelle richieste di applicazione della continuazione il giudice deve esprimere con chiarezza l'applicazione della riduzione prevista per i riti speciali; se dal provvedimento risulta tale valutazione, la censura sul calcolo è in genere infondata
- Se una decisione esecutiva viene annullata in parte, il rinvio per nuovo giudizio deve essere affidato a diverso giudice per evitare pregiudizi di parte
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