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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31018/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010, emesso a seguito di verifica e fondato su metodologia analitico-induttiva per IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR della Calabria aveva riformato la decisione, ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova idonea a contrastare l'accertamento. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la decisione non esplicitasse il percorso logico-giuridico seguito e non desse conto delle questioni trattate in appello; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, assumendo che il giudice di merito avesse avallato un accertamento basato sul mero richiamo per relationem al PVC, mentre la metodologia applicata sarebbe stata in realtà induttiva pura senza i relativi presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era ben al di sotto del minimo costituzionale ed era sostanzialmente mancante, tanto da non consentire di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dalla CTR. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione sia solo apparente o del tutto mancante, cioè non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Il rispetto dell'obbligo di motivazione richiede che la decisione dia conto, sia pure sinteticamente, delle questioni effettivamente decisive trattate in causa e delle ragioni della soluzione adottata.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe validamente la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e viene accolto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della motivazione di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la cassazione con rinvio è la conseguenza quando la decisione impugnata non sia idonea a reggere il controllo di legittimità per difetto assoluto del requisito motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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