Cassazione Civile, Ordinanza n. 31018/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2010, emesso a seguito di verifica e fondato su metodologia analitico-induttiva per IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR della Calabria aveva riformato la decisione, ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova idonea a contrastare l'accertamento. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la decisione non esplicitasse il percorso logico-giuridico seguito e non desse conto delle questioni trattate in appello; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, assumendo che il giudice di merito avesse avallato un accertamento basato sul mero richiamo per relationem al PVC, mentre la metodologia applicata sarebbe stata in realtà induttiva pura senza i relativi presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era ben al di sotto del minimo costituzionale ed era sostanzialmente mancante, tanto da non consentire di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dalla CTR. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare sia la violazione di legge sia la nullità della sentenza per vizi motivazionali
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie
richiamato come parametro della motivazione della sentenza, che deve rendere percepibile il percorso decisorio
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel motivo assorbito in relazione alla qualificazione della metodologia accertativa adottata dall'Ufficio
Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053
citata per affermare che la motivazione deve superare il minimo costituzionale
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione sia solo apparente o del tutto mancante, cioè non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Il rispetto dell'obbligo di motivazione richiede che la decisione dia conto, sia pure sinteticamente, delle questioni effettivamente decisive trattate in causa e delle ragioni della soluzione adottata.
- Quando il primo motivo di ricorso investe validamente la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e viene accolto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la validità della motivazione di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la cassazione con rinvio è la conseguenza quando la decisione impugnata non sia idonea a reggere il controllo di legittimità per difetto assoluto del requisito motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30917/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30918/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30920/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30924/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30931/2023 del 07/11/2023
- ordinanza_civile · 7 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30936/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →