Sentenza del 22/02/2017 n. 4566 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava l'avviso di liquidazione notificato il 18 ottobre 2005, con cui le erano stati richiesti 89.155,00 euro a titolo di imposta sul valore globale relativa alla successione materna. Sosteneva che, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario il 18 settembre 2002 e presentato una dichiarazione sostitutiva e modificativa di quella del 18 dicembre 2000, dovesse applicarsi la disciplina introdotta dalla L. n. 342 del 2000, con imposta nella misura fissa del 4% anziché con aliquote progressive. In Cassazione ha contestato, con due motivi, che la CTR avesse ritenuto applicabile il termine dell'art. 485 c.c. per la redazione dell'inventario, anziché quello dell'art. 487 c.c. previsto per chi non è nel possesso dei beni; ha inoltre sostenuto che il mancato rispetto del termine non poteva rendere inefficace la seconda dichiarazione né mantenere valida quella originaria, richiamando l'art. 28 del D.Lgs. n. 346 del 1990.
La decisione
La CTP di Roma aveva rigettato il ricorso e la CTR di Roma, con sentenza depositata il 17 ottobre 2011, aveva respinto l'appello e compensato le spese. La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente: è assorbente il fatto, risultante dalla sentenza impugnata e non contestato, che l'inventario fu redatto il 29 luglio 2011 e registrato il 2 agosto 2011, oltre anche al termine invocato ai sensi dell'art. 487 c.c.; la contribuente non aveva dedotto alcuna proroga giudiziale. È quindi decaduta dal beneficio d'inventario ed è da considerare erede pura e semplice; il richiamo all'art. 28 del D.Lgs. n. 346 del 1990 è stato ritenuto non pertinente. Confermata la decisione impugnata, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Risulta infatti dalla sentenza impugnata, nè tanto è stato in alcun modo censurato, che nella specie l'inventario è stato redatto solo in data 29 luglio 2011 e registrato il 2 agosto 2011, quindi ben oltre anche i termini di cui all'art. 487 c.c., invocati dalla contribuente, la quale neppure ha dedotto la sussistenza di una proroga del termine per tale redazione accordata dall'autorità giudiziaria.
Anche assumendo applicabile il termine dell'art. 487 c.c. invocato dalla contribuente, la sua inosservanza comporta la decadenza dal beneficio d'inventario. Nel caso concreto, l'inventario fu redatto molto oltre il termine e non risultava concessa una proroga giudiziale.
La Corte non decide se fosse applicabile il termine dell'art. 485 c.c., previsto per l'erede nel possesso dei beni, perché il superamento del termine alternativo dell'art. 487 c.c. è sufficiente a determinare la decadenza dal beneficio.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28
Ne consegue che la M. va considerata erede pura e semplice e, pertanto, risulta del tutto corretta, in sostanza, la decisione della Commissione Tributaria Regionale e non pertinente al caso all'esame il richiamo della ricorrente al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28.
La disposizione non è pertinente a risolvere la controversia quando, per la tardiva redazione dell'inventario, la contribuente è decaduta dal beneficio ed è considerata erede pura e semplice.
Codice di procedura civile, art. 360
I motivi di ricorso erano prospettati come violazioni o false applicazioni di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; la Corte li ha esaminati congiuntamente e li ha rigettati perché infondati.
Massime di principio
- Chi accetta l'eredità con beneficio d'inventario deve rispettare il termine per la redazione dell'inventario previsto dalla disposizione applicabile alla propria situazione: il possesso o meno dei beni può determinare quale termine rileva.
- Se l'inventario è redatto oltre il termine applicabile, e non risulta una proroga dell'autorità giudiziaria, si decade dal beneficio e si è considerati eredi puri e semplici.
- Quando la decadenza dal beneficio discende dal mancato rispetto anche del termine invocato dal contribuente, il giudice può decidere la controversia su tale ragione assorbente senza risolvere quale dei diversi termini fosse originariamente applicabile.
- La possibilità di presentare una dichiarazione di successione sostitutiva o integrativa non supera, da sola, la decadenza dal beneficio d'inventario: occorre prima verificare la qualità in cui l'erede è giuridicamente considerato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4576 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4587 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4591 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4554 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4555 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2017Sentenza del 22/02/2017 n. 4558 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →