Cassazione Penale, Sentenza n. 22974/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Grazioli ha proposto incidente di esecuzione chiedendo la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione a cui era stata condannata con sentenza irrevocabile del 18 febbraio 2016. Denuncia violazione di legge (art. 36‑bis, comma 4, d.P.R. 380/2001) e vizio di motivazione: sostiene di non essere più legittimata perché l'acquisizione del bene al patrimonio comunale sarebbe di natura dichiarativa e, secondo la giurisprudenza richiamata (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato e TAR Campania), l'effetto acquisitivo non sarebbe immediato o sarebbe viziato per mancanza di adeguata individuazione catastale; inoltre contesta la regolarità della procedura esecutiva denunciando che il Comune avrebbe affidato la demolizione a una ditta privata in violazione dell'art. 665 c.p.p. e del d.P.R. 30 maggio 2002.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse e manifestamente infondato. Richiama l'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001: l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione entro novanta giorni determina l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ope legis; l'accertamento formale dell'inottemperanza ha natura dichiarativa e serve solo per iscrizione nei registri immobiliari e per l'immissione nel possesso. Pertanto la ricorrente ha perso l'interesse ad ottenere la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione. La censura relativa all'affidamento dei lavori è ritenuta irrilevante, poiché il soggetto condannato che promuove l'incidente di esecuzione non ha interesse a dedurre vizi della procedura amministrativa se l'accoglimento non produrrebbe un beneficio pratico. La Corte condanna la ricorrente alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 31, comma 3
L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione entro novanta giorni determina l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ope legis; l'accertamento formale dell'inottemperanza è atto dichiarativo finalizzato all'iscrizione nei registri immobiliari e all'immissione in possesso.
d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 36‑bis, comma 4
Norma richiamata dalla ricorrente come presunta violata; dalla motivazione della Corte non emerge un'applicazione decisiva di tale disposizione, che non ha modificato la soluzione fondata sull'art. 31.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Fondamento delle censure in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) proposte dalla ricorrente.
codice di procedura penale, art. 665
Invocato dalla ricorrente per contestare l'affidamento delle demolizioni a soggetto privato; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante per la mancanza di interesse dell'istante.
d.P.R. 30 maggio 2002 (T.U. spese di giustizia)
Citato dalla ricorrente in relazione alla competenza per l'esecuzione; la Corte non ha ritenuto decisiva tale norma ai fini dell'esito del ricorso, per assenza di interesse concreto.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la pronuncia sul pagamento delle spese e per la sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 181
Richiamato fra i reati per cui la ricorrente è stata condannata; non incide sulla decisione di inammissibilità del ricorso di esecuzione.
Massime di principio
- L'inottemperanza ingiustificata all'ingiunzione amministrativa a demolire entro 90 giorni produce l'acquisizione gratuita dell'opera e dell'area al patrimonio comunale ope legis; la formale notifica dell'accertamento dell'inottemperanza è meramente dichiarativa e non condiziona l'effetto acquisitivo.
- Una volta intervenuta l'acquisizione al patrimonio comunale, il precedente proprietario perde interesse a impugnare l'ordine di demolizione, salvo dimostrare un vantaggio concreto e specifico derivante dall'annullamento.
- I vizi procedurali relativi all'affidamento e all'esecuzione delle demolizioni non sono rilevanti se il ricorrente non mostra un interesse attuale e concreto a che tali vizi producano un risultato favorevole (es. la revoca dell'ordine).
- Se al condannato è stato concesso un beneficio (es. sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione), può sussistere un interesse qualificato ad impugnare l'ordine anche se non è più proprietario; tale interesse deve però essere dedotto in modo specifico.
- Per impugnare con successo decisioni in materia di esecuzione forzata su abusi edilizi è necessario articolare censure precise e dimostrare in che modo l'annullamento o la sospensione dell'atto impugnato produca un vantaggio giuridico concreto.
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