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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19449/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti comunali addetti alla polizia municipale avevano agito per ottenere, in relazione a prestazioni rese in giorni festivi nell'ambito di un sistema di turnazione, la maggiorazione retributiva prevista dall'art. 24 del CCNL comparto enti locali 14 settembre 2000, oltre al risarcimento del danno da usura psico-fisica. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che, per il lavoro turnista svolto in giorno festivo o domenicale, spettasse soltanto il trattamento previsto dall'art. 22 del CCNL, che compensa integralmente il disagio della turnazione e il mancato riposo nel settimo giorno, non essendo stata provata un'usura psico-fisica risarcibile. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 1, CCNL e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 115 c.p.c., sostenendo la cumulabilità della maggiorazione festiva con quella da turnazione ex art. 22 e la mancata considerazione dell'assenza di riposi compensativi; 2) violazione degli artt. 36 Cost., 2109, 2043 e 2087 c.c., sostenendo che la domanda risarcitoria era fondata sull'illegittimità del turno, sul sistematico mancato godimento del riposo settimanale e sul conseguente danno da usura psico-fisica, da ritenersi risarcibile senza ulteriore prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, secondo l'orientamento consolidato, l'art. 22 del CCNL per i turnisti compensa interamente il disagio dell'articolazione dell'orario quando sia rispettato il limite massimo settimanale; l'art. 24 opera solo se il lavoratore presta attività nel giorno di riposo settimanale in via eccedente, eccezionale o occasionale, rispetto al turno assegnato. Poiché la corte territoriale aveva accertato in fatto che la prestazione festiva era stata resa nel rispetto dei turni programmati e con corresponsione dell'indennità di turnazione, senza eccedenza di orario settimanale, la maggiorazione ex art. 24 non era dovuta. Quanto al danno da usura psico-fisica, la Corte ha ribadito che esso presuppone la prestazione nel settimo giorno in assenza di previsioni legittimanti e in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c.; non basta il semplice spostamento del riposo oltre il settimo giorno, se il riposo compensativo è comunque assicurato secondo la disciplina contrattuale e normativa. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 CCNL 14.9.2000 comparto enti locali

    La maggiorazione per lavoro festivo spetta solo quando la prestazione nel giorno festivo ecceda il normale orario del turnista, ossia in via eccezionale o occasionale nel giorno di riposo settimanale; non è cumulabile con l'indennità di turnazione quando il lavoro sia svolto nel rispetto dei turni programmati.

  • art. 22 CCNL 14.9.2000 comparto enti locali

    La disciplina speciale della turnazione compensa integralmente il disagio derivante dall'articolazione dell'orario, purché sia rispettato il limite massimo settimanale; per la prestazione festiva resa dal turnista nel rispetto del turno è dovuta solo tale maggiorazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato evocato dai ricorrenti, ma non ha condotto all'accoglimento perché la questione è stata risolta sulla base dell'accertamento di fatto della corte territoriale.

  • art. 36 Cost.

    Il diritto al riposo settimanale non implica necessariamente che esso cada sempre nel settimo giorno consecutivo; la sua violazione rileva, ai fini risarcitori, solo se il riposo sia sostanzialmente negato in assenza di previsioni legittimanti.

  • art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale deve essere assicurato, ma il semplice slittamento temporale, se conforme alla disciplina organizzativa e contrattuale, non integra di per sé un danno risarcibile.

  • art. 2043 c.c.

    Il danno da usura psico-fisica non è presunto in re ipsa per il solo mancato riposo nel settimo giorno; richiede una condotta illegittima e una lesione risarcibile, nei limiti dell'allegazione e prova dovute salvo i casi di perdita definitiva del riposo.

  • art. 2087 c.c.

    La tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore non comporta, di per sé, l'automatica risarcibilità di ogni spostamento del riposo, occorrendo una violazione effettiva della disciplina protettiva.

  • art. 97, comma 1, secondo periodo, c.p.c.

    Le spese sono state poste in solido a carico dei ricorrenti soccombenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • Per il personale turnista degli enti locali, l'indennità di turnazione prevista dal CCNL compensa il disagio dell'organizzazione del lavoro e assorbe la prestazione resa in giorno festivo quando questa avvenga nel rispetto dei turni programmati e del limite massimo settimanale.
  • La maggiorazione per lavoro festivo è dovuta solo se la prestazione nel giorno di riposo settimanale costituisce un'eccedenza rispetto al turno ordinario, ossia una richiesta eccezionale o occasionale di lavoro nel giorno che dovrebbe essere destinato al riposo.
  • Il danno da usura psico-fisica non discende automaticamente dal fatto che il riposo non sia fruito nel settimo giorno consecutivo; occorre una effettiva violazione della disciplina sul riposo settimanale, tale da determinare la sostanziale soppressione del riposo stesso.
  • Quando il riposo settimanale sia solo differito ma comunque assicurato nel rispetto della disciplina contrattuale e organizzativa, non è configurabile un risarcimento automatico del danno, restando dovuta, se prevista, soltanto la maggiorazione retributiva contrattuale.
  • L'accertamento in fatto della conformità del lavoro festivo ai turni e della corresponsione dell'indennità di turnazione non è sindacabile in cassazione se sorretto da adeguata motivazione e non scalfito da specifici vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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