Cassazione Penale, Sentenza n. 12138/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato e non compiuto esame degli indici rilevanti ai fini del riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (la Corte di appello aveva escluso la lieve entità ritenendo l'imputato organizzato per lo spaccio ma senza indicare compiutamente i mezzi organizzativi) e per l'errata valutazione della recidiva (la Corte si era limitata a richiamare due precedenti, l'ultimo risalente a vent'anni prima, senza motivare la persistenza della pericolosità). Si censurava inoltre un errore materiale nel computo della quantità di cocaina.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Ha rilevato carenze motivazionali: la Corte territoriale non ha valutato in modo unitario e comparativo tutti gli indici rilevanti per il riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" (possibile compensazione tra indici e necessità di spiegare eventuale valore assorbente di alcuni elementi) e non ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva, limitandosi a menzionare due precedenti datati senza valutare la persistenza della pericolosità. Ne consegue la necessità di nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, comma 5)
La Corte richiama che la fattispecie di "lieve entità" va valutata considerando complessivamente tutti gli indici previsti; non è sufficiente ancorare la decisione al solo quantitativo detenuto e gli indici possono compensarsi o alcuni possono avere valore assorbente
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, comma 1 e art. 74, comma 6)
Si sottolinea che la normativa non esclude a priori la configurabilità della lieve entità in presenza di attività continuativa o di certe tipologie di sostanza; occorre valutare la concreta offensività e le capacità di azione dell'agente
codice di procedura penale (art. 192, art. 546 lett. e))
Riferimenti procedurali relativi alla motivazione e al contenuto della sentenza e alla necessità che il giudice emerga chiaramente il percorso valutativo seguito
codice penale (art. 62-bis, art. 99, art. 133)
Norme richiamate in relazione all'esclusione o valutazione degli effetti della recidiva e alla determinazione della pena e delle circostanze attenuanti; la Corte richiede una motivazione che colleghi i precedenti alla persistenza della pericolosità
disposizioni processuali (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.)
Richiamata in relazione ai motivi di ricorso e alla forma della censura per cassazione
Massime di principio
- Per riconoscere la "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 il giudice deve valutare tutti gli indici rilevanti in modo unitario: quantità, continuità dell'attività, mezzi organizzativi, rete di clientela, modalità di occultamento e cronologia degli episodi. Non è sufficiente basarsi su un solo elemento.
- Gli indici possono compensarsi: è possibile che alcuni elementi negativi vengano neutralizzati da altri positivi; tuttavia il giudice deve esplicitare il bilanciamento e motivare se attribuisce valore assorbente a un determinato elemento.
- Il tipo di sostanza (anche cocaina o eroina) o la reiterazione non escludono automaticamente la configurabilità della lieve entità; ciò che conta è la concreta offensività e l'effettiva capacità di incidenza sul mercato illecito nel periodo considerato.
- La ricostruzione dell'organizzazione dell'attività di spaccio richiede indicazioni concrete sui mezzi logistici e organizzativi e sul numero/ampiezza della clientela e degli incassi; mere elencazioni di oggetti (bilancini, denaro, bici elettrica) senza raccordo probatorio non sono di per sé sufficienti a escludere la lieve entità.
- Quanto alla recidiva, il giudice deve motivare la connessione tra precedenti e attuale condotta: valutare natura dei precedenti, qualità dei comportamenti, prossimità temporale e persistenza della pericolosità; precedenti remoti e non adeguatamente confrontati non giustificano automaticamente il riconoscimento della recidiva.
- Errori di fatto nel computo delle quantità contestate o omissioni nella ricostruzione degli elementi essenziali possono determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12096/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12101/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →