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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12138/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato e non compiuto esame degli indici rilevanti ai fini del riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (la Corte di appello aveva escluso la lieve entità ritenendo l'imputato organizzato per lo spaccio ma senza indicare compiutamente i mezzi organizzativi) e per l'errata valutazione della recidiva (la Corte si era limitata a richiamare due precedenti, l'ultimo risalente a vent'anni prima, senza motivare la persistenza della pericolosità). Si censurava inoltre un errore materiale nel computo della quantità di cocaina.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Ha rilevato carenze motivazionali: la Corte territoriale non ha valutato in modo unitario e comparativo tutti gli indici rilevanti per il riconoscimento della fattispecie di "lieve entità" (possibile compensazione tra indici e necessità di spiegare eventuale valore assorbente di alcuni elementi) e non ha adeguatamente motivato la sussistenza della recidiva, limitandosi a menzionare due precedenti datati senza valutare la persistenza della pericolosità. Ne consegue la necessità di nuovo giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per riconoscere la "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 il giudice deve valutare tutti gli indici rilevanti in modo unitario: quantità, continuità dell'attività, mezzi organizzativi, rete di clientela, modalità di occultamento e cronologia degli episodi. Non è sufficiente basarsi su un solo elemento.
  • Gli indici possono compensarsi: è possibile che alcuni elementi negativi vengano neutralizzati da altri positivi; tuttavia il giudice deve esplicitare il bilanciamento e motivare se attribuisce valore assorbente a un determinato elemento.
  • Il tipo di sostanza (anche cocaina o eroina) o la reiterazione non escludono automaticamente la configurabilità della lieve entità; ciò che conta è la concreta offensività e l'effettiva capacità di incidenza sul mercato illecito nel periodo considerato.
  • La ricostruzione dell'organizzazione dell'attività di spaccio richiede indicazioni concrete sui mezzi logistici e organizzativi e sul numero/ampiezza della clientela e degli incassi; mere elencazioni di oggetti (bilancini, denaro, bici elettrica) senza raccordo probatorio non sono di per sé sufficienti a escludere la lieve entità.
  • Quanto alla recidiva, il giudice deve motivare la connessione tra precedenti e attuale condotta: valutare natura dei precedenti, qualità dei comportamenti, prossimità temporale e persistenza della pericolosità; precedenti remoti e non adeguatamente confrontati non giustificano automaticamente il riconoscimento della recidiva.
  • Errori di fatto nel computo delle quantità contestate o omissioni nella ricostruzione degli elementi essenziali possono determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.

Testo integrale

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