Sentenza del 25/11/2015 n. 2495 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Accertamento "a tavolino" - Processo verbale di constatazione - Necessità - Sussiste - Termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007, con recupero di IRPEF, addizionali IRPEF e IVA, contestando, tra l'altro, la mancata redazione e notifica di un processo verbale di constatazione e la conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale. L'accertamento era stato preceduto esclusivamente da richieste di chiarimenti e produzione documentale presso l'Ufficio, cioè da una verifica cosiddetta "a tavolino". Dopo aver ricevuto ulteriore documentazione il 22 giugno 2012, l'Agenzia aveva emesso l'avviso il 25 giugno, senza concedere il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale della contribuente e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto applicabile anche alle verifiche "a tavolino" l'obbligo di redigere un processo verbale di chiusura delle operazioni e di attendere 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, salvo particolare e motivata urgenza. L'avviso è stato quindi annullato per violazione del contraddittorio procedimentale, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate, ma l'Ufficio è stato condannato a rimborsare alla contribuente il contributo unificato dei due gradi, pari a 150 euro, e le spese per la documentazione bancaria, pari a 796,80 euro.
Norme richiamate
Art. 24 della legge n. 4/1929
La violazione delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.
Il processo verbale costituisce lo strumento formale con cui devono essere riepilogati i risultati dei controlli fiscali e gli elementi posti a fondamento dell'eventuale accertamento.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ... il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste ... L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La garanzia del termine dilatorio di 60 giorni è stata ritenuta applicabile, in via analogica, anche alle verifiche interne o "a tavolino", non soltanto agli accessi e alle verifiche presso i locali del contribuente.
Art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973
Nelle indagini finanziarie, le richieste e le risposte del contribuente devono risultare da un processo verbale, quale garanzia di tracciabilità e di effettivo contraddittorio.
Art. 51, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972
Anche ai fini IVA, nell'ambito delle indagini bancarie, il contraddittorio e gli elementi acquisiti devono essere documentati mediante processo verbale.
Art. 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Ogni persona deve essere ascoltata prima dell'adozione di un provvedimento individuale lesivo. La garanzia del contraddittorio è stata considerata espressione del diritto di difesa e applicabile anche quando la normativa nazionale non preveda espressamente tale formalità.
Artt. 24 e 97 della Costituzione italiana
Il contraddittorio endoprocedimentale tutela il diritto di difesa del contribuente e contribuisce al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione.
Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992
La procedura di reclamo e mediazione è stata svolta senza esito; tuttavia, secondo la Commissione, il confronto avrebbe dovuto avvenire già nella fase precedente all'emissione dell'avviso.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria svolge controlli documentali o richieste di chiarimenti idonei a condurre a un atto impositivo, il contribuente deve poter conoscere gli esiti dell'istruttoria e presentare osservazioni prima dell'emissione dell'avviso.
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente può essere applicato anche alle verifiche "a tavolino", qualora il controllo incida concretamente sulla posizione fiscale del contribuente.
- L'assenza del processo verbale di chiusura delle operazioni e l'emissione dell'avviso prima della scadenza del termine dilatorio possono comportare l'illegittimità dell'atto, salvo una particolare e motivata urgenza.
- La produzione di documenti o chiarimenti da parte del contribuente poco prima dell'accertamento rafforza l'esigenza di un contraddittorio effettivo: l'Ufficio deve esaminare tali elementi prima di cristallizzare la pretesa fiscale.
- La garanzia del contraddittorio non dovrebbe dipendere dalla scelta dell'Ufficio di svolgere il controllo presso i locali del contribuente oppure internamente, poiché situazioni sostanzialmente analoghe devono ricevere una tutela equivalente.
- In una situazione simile, il contribuente dovrebbe conservare le richieste dell'Ufficio, le date di consegna dei documenti e ogni memoria presentata, verificando se sia stato redatto un verbale e se siano trascorsi almeno 60 giorni prima dell'avviso.
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