Sentenza del 25/11/2015 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Definizione liti fiscali pendenti - condizioni di accesso - art. 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'unica condizione rilevante per l'accesso alla definizione è l'esistenza di un procedimento tributario pendente al 1° maggio 2011. È quindi irrilevante che il giudicato si sia formato prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011. La definizione può pertanto essere ammessa se il requisito della pendenza alla data del 1° maggio 2011 risulta soddisfatto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e in particolare la condizione temporale per accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Si discuteva se fosse necessario che il giudicato non si fosse ancora formato alla data di entrata in vigore del decreto, oppure se fosse sufficiente l'esistenza di un procedimento tributario pendente alla data del 1° maggio 2011.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
La definizione agevolata riguarda le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011.
La norma richiede la pendenza del procedimento tributario alla data del 1° maggio 2011. Non impone invece che il giudicato non si sia formato entro il 6 luglio 2011, sicché la formazione del giudicato prima dell'entrata in vigore del decreto non esclude automaticamente l'accesso alla definizione.
Massime di principio
- Per verificare l'accesso a una definizione agevolata occorre individuare con precisione la data prevista dalla norma come momento di riferimento: in questo caso conta la pendenza della lite al 1° maggio 2011.
- Non possono essere aggiunti requisiti temporali ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge; la formazione del giudicato prima dell'entrata in vigore del decreto non è di per sé ostativa se la lite era pendente alla data richiesta.
- La verifica deve concentrarsi sulla concreta esistenza di un procedimento tributario pendente alla data stabilita dalla disposizione, valutando lo stato processuale effettivo della controversia.
- Le norme di definizione agevolata devono essere interpretate secondo il loro testo e la loro finalità, senza estendere restrizioni non previste espressamente.
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