Sentenza del 25/11/2015 n. 645 - Comm. Trib. Prov. Varese
Accertamento - Verifiche "a tavolino" - Accertamento induttivo - Obbligo contraddittorio preventivo - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento induttivo svolto esclusivamente "a tavolino", senza previo contraddittorio. La doglianza riguardava la mancata possibilità di esporre all'Ufficio elementi, circostanze e variabili della propria realtà economica che avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
La decisione
La sentenza afferma che l'Ufficio non può omettere il contraddittorio preventivo quando questo sia necessario per conoscere in modo specifico e completo la situazione economica del contribuente. Se il confronto avrebbe potuto condurre a un risultato diverso e l'istruttoria a tavolino non ha considerato adeguatamente la complessità del caso, il contraddittorio costituisce un obbligo, non una semplice facoltà, in quanto attuazione del diritto di difesa. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento adottato senza tale confronto nelle circostanze indicate.
Norme richiamate
Diritto fondamentale di difesa
Il contraddittorio preventivo è un obbligo che consegue al rispetto dei diritti fondamentali in capo ai contribuenti, quali appunto il diritto alla difesa.
Il contribuente deve poter partecipare al procedimento e fornire chiarimenti prima dell'adozione dell'atto quando il confronto sia concretamente idoneo a incidere sulla ricostruzione della sua posizione fiscale.
Massime di principio
- Negli accertamenti svolti esclusivamente sulla base di dati documentali o informatici, il contraddittorio preventivo può essere obbligatorio quando la situazione del contribuente presenta elementi di complessità o variabili non ricavabili automaticamente dai dati disponibili.
- La mancata instaurazione del contraddittorio assume rilievo soprattutto quando il contribuente dimostra che avrebbe potuto fornire spiegazioni o documenti potenzialmente idonei a modificare l'esito dell'accertamento.
- Il contraddittorio non è un adempimento meramente formale: deve consentire all'Amministrazione di conoscere effettivamente la realtà economica del contribuente e di valutarne le difese.
- In una situazione analoga, occorre verificare sia se l'Ufficio fosse tenuto a convocare o interpellare il contribuente, sia se l'omissione abbia concretamente impedito l'esame di elementi rilevanti ai fini della decisione.
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