Sentenza del 25/11/2015 n. 603 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Lodo arbitrale rituale impugnato - Autosufficienza - Imposta registro -Tassabilità - Lodo non eseguito - Imposta ipotecaria/catastale - Non tassabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contenzioso riguardava la tassazione di un lodo arbitrale rituale, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Terni, con il quale era stato disposto ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile il trasferimento della proprietà di un immobile per il prezzo di 903.000 euro. I contribuenti contestavano la debenza dell'imposta di registro sostenendo che il lodo, essendo stato impugnato e non ancora passato in giudicato, non fosse idoneo a produrre effetti traslativi; contestavano inoltre la solidarietà tra tutte le parti e l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, in assenza di trascrizione, voltura ed effettiva esecuzione del trasferimento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riunito i due appelli e riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha confermato la debenza dell'imposta di registro, ritenendo irrilevante l'impugnazione del lodo, anche perché successivamente la Corte d'appello di Perugia lo aveva confermato. Il lodo rituale, una volta dichiarato esecutivo, è autosufficiente, ha valore di sentenza ed è potenzialmente idoneo a costituire titolo esecutivo; l'imposta di registro colpisce quindi l'atto per la sua idoneità a produrre effetti giuridici, senza necessità della sua effettiva esecuzione. È stata inoltre confermata la solidarietà tra tutte le parti del lodo. Sono state invece escluse le imposte ipotecaria e catastale, poiché presuppongono rispettivamente la trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale, formalità autonome non eseguite nel caso concreto. Gli appelli sono stati quindi accolti limitatamente a tali due imposte; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 2932 del codice civile
Trasferimento coattivo mediante sentenza
La disposizione consente di ottenere il trasferimento della proprietà quando una parte obbligata a concludere un contratto non adempie; nel caso concreto il lodo arbitrale aveva disposto il trasferimento dell'immobile.
Articolo 37 del d.P.R. 131/1986
Atti dell'autorità giudiziaria
Il lodo rituale dichiarato esecutivo è soggetto a imposta di registro anche se impugnato, poiché è idoneo a produrre effetti giuridici ed esecutivi. Non è necessario che sia passato in giudicato o che gli effetti traslativi si siano materialmente realizzati.
Articolo 57 del d.P.R. 131/1986
Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa e coloro che hanno chiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile
L'obbligazione tributaria per l'imposta di registro grava solidalmente su tutte le parti del procedimento, non soltanto sul soggetto che ha presentato l'istanza per ottenere la dichiarazione di esecutività del lodo.
Articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Atti dell'autorità giudiziaria recanti trasferimenti o costituzioni di diritti reali su beni immobili
È la disposizione tariffaria posta a fondamento dell'imposizione di registro sul provvedimento relativo al trasferimento dell'immobile.
Decreto legislativo 347/1990
Imposta ipotecaria e imposta catastale
L'imposta ipotecaria riguarda le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, mentre l'imposta catastale riguarda le volture catastali. Trattandosi di formalità autonome rispetto alla registrazione, le imposte non sono dovute se trascrizione e voltura non sono state eseguite.
Articolo 825 del codice di procedura civile
Deposito del lodo e dichiarazione di esecutività
La richiesta di dichiarazione di esecutività del lodo individua il soggetto che attiva il procedimento, ma non esclude la responsabilità solidale delle altre parti per l'imposta di registro.
Massime di principio
- Un lodo arbitrale rituale dichiarato esecutivo dal tribunale può essere soggetto a imposta di registro anche se viene impugnato e anche se non è ancora stato concretamente eseguito.
- Ai fini dell'imposta di registro rileva l'idoneità potenziale dell'atto a produrre effetti giuridici, non necessariamente la realizzazione materiale degli effetti stessi.
- Per l'imposta di registro, la responsabilità tributaria può essere solidale tra tutte le parti del lodo, anche quando soltanto una di esse abbia richiesto la dichiarazione di esecutività.
- Le imposte ipotecaria e catastale hanno invece presupposti distinti e collegati alle formalità effettive: rispettivamente trascrizione o altra formalità immobiliare e voltura catastale.
- Se il lodo non è stato trascritto né ha prodotto voltura catastale, e non è stato concretamente eseguito il trasferimento immobiliare, tali imposte possono non essere dovute, pur restando dovuta l'imposta di registro.
- La distinzione fondamentale è quindi tra tassazione dell'atto per la sua potenziale efficacia giuridica, rilevante per il registro, e tassazione delle formalità esecutive effettivamente compiute, rilevante per le imposte ipotecaria e catastale.
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