Sentenza del 25/11/2015 n. 452 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva notificato avvisi di pagamento e atti di contestazione delle sanzioni per gli anni 2007, 2008 e 2009, sostenendo che il gasolio rifornito in esenzione d'accisa fosse stato imbarcato su natanti da diporto non registrati nei registri delle imbarcazioni da diporto. Secondo l'Ufficio, la mancata registrazione e l'assenza del relativo numero nel giornale delle partenze e degli arrivi impedivano di documentare i presupposti della franchigia prevista dall'art. 254 TULD. La società contestava tale interpretazione, rilevando che i natanti non erano obbligati alla registrazione e che aveva utilizzato un documento equipollente al giornale partenze-arrivi, espressamente autorizzato dalla Dogana. Sosteneva inoltre che le operazioni di esportazione definitiva del carburante si erano regolarmente concluse.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto nel merito l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado favorevole alla società e, quindi, l'annullamento degli avvisi di pagamento e degli atti sanzionatori. Il Collegio ha stabilito che l'art. 254 TULD riconosce l'agevolazione a tutte le unità da diporto, compresi i natanti, senza subordinare il beneficio alla loro registrazione. I natanti, infatti, sono esonerati dall'obbligo di licenza di navigazione e iscrizione. È stato ritenuto valido il documento equipollente al giornale partenze-arrivi, poiché autorizzato dalla stessa Dogana e utilizzato in un contesto caratterizzato dalla mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 254, comma 3, TULD. L'Ufficio non poteva inoltre introdurre in giudizio motivi ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento degli atti impugnati. L'appello è stato accolto soltanto sul punto delle spese: le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 254 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)
I generi costituenti provviste di bordo imbarcati [...] sulle unità italiane e straniere da diporto, a condizione: A) che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione a un porto estero; B) che la partenza avvenga entro otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale nautico; C) che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale delle partenze ed arrivi
La norma subordina la franchigia alle condizioni sostanziali della partenza verso un porto estero, della partenza entro otto ore con relativa annotazione e della prova dell'eventuale scalo estero, ma non richiede espressamente la registrazione del natante nei registri delle imbarcazioni da diporto.
Art. 172 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD)
Le merci nazionali e nazionalizzate esportate definitivamente sono considerate estere, salve le disposizioni speciali emanate con altre leggi
Il carburante oggetto di un'esportazione definitiva regolarmente perfezionata acquisisce lo status di merce estera, elemento rilevante per la disciplina doganale applicabile.
Art. 3 della Legge 13 maggio 1978, n. 153
Prevede l'approvazione ministeriale del modello e delle modalità di rilascio del giornale delle partenze e degli arrivi; la mancata emanazione del decreto attuativo ha contribuito a giustificare il ricorso a documenti equipollenti.
Art. 27 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto)
I natanti da diporto non sono obbligati alla licenza di navigazione e alla registrazione; possono iscriversi volontariamente nei registri, assumendo il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto, senza che tale iscrizione costituisca necessariamente requisito per la franchigia fiscale.
Art. 3, lett. d), del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171
La nozione di unità da diporto comprende anche i natanti da diporto; pertanto, il riferimento dell'art. 254 TULD alle unità da diporto non può essere limitato alle sole imbarcazioni registrate.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise), artt. 1, 2, 5, 6, 7, 12, 14 e 24
Disciplina il deposito fiscale, la circolazione e l'esigibilità delle accise; nel caso concreto, la pretesa tributaria è stata ritenuta infondata alla luce del corretto perfezionamento delle operazioni e dell'applicabilità della franchigia doganale.
Nota della Circoscrizione Doganale di Udine n. 7267 del 22 febbraio 2006
Autorizzava l'impiego di un documento equipollente al giornale partenze-arrivi in presenza di difficoltà oggettive nel rilascio del documento ordinario. L'autorizzazione dell'autorità doganale impediva di disconoscere successivamente, in via generale, la validità dello strumento adottato.
Nota della Direzione Generale delle Dogane e II.II. prot. n. 3901/VIII dell'8 luglio 1976
Istituiva, in via amministrativa, un documento assimilato al giornale nautico per i natanti non soggetti all'obbligo di tenuta del giornale nautico.
Massime di principio
- Un'agevolazione fiscale non può essere subordinata dall'amministrazione a un requisito formale non previsto espressamente dalla legge, come la registrazione obbligatoria di un natante che per legge ne è esonerato.
- Quando la normativa prevede un documento amministrativo ma manca il relativo modello regolamentare, può essere riconosciuto un documento equipollente se autorizzato o accettato dall'autorità competente e idoneo a dimostrare i fatti fiscalmente rilevanti.
- Per le franchigie doganali relative alle provviste di bordo occorre verificare soprattutto il rispetto delle condizioni sostanziali: destinazione estera, tempestività della partenza e prova dello scalo estero in caso di rientro.
- La marcatura CE o altri elementi identificativi legalmente disponibili possono contribuire alla tracciabilità dell'unità anche in assenza di immatricolazione, purché il documento utilizzato consenta di collegare con sufficiente certezza il rifornimento all'unità interessata.
- L'amministrazione deve mantenere coerenza tra la motivazione dell'atto impositivo e le ragioni successivamente dedotte in giudizio; non può fondare la pretesa su motivi nuovi non indicati nell'atto impugnato.
- L'accettazione o autorizzazione preventiva di una procedura semplificata da parte dell'ufficio è un elemento rilevante contro la successiva contestazione della validità della procedura, salvo comprovate violazioni delle condizioni autorizzative.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenta una disciplina complessa, lacune regolamentari o prassi amministrative non uniformi.
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